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Sentenza — n. 37938/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against court refusal of free legal aid due to insufficient factual reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37938/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order rejecting the applicant's request for free legal aid. The applicant argued that the trial court relied on mere conjectures and generic references to past confiscation proceedings without specific factual findings regarding income thresholds. The Court agreed, holding that the trial judge erred by attempting to verify the reliability of the applicant's self-certification rather than accepting it as probative evidence.

Regesto Legislator

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Art. 99 c.p.c.; Art. 138 c.p.c.: The judge cannot enter into the merits of the applicant's self-certification to verify its reliability, but must limit the review to the declared income figures, rejecting the request only if there are serious, precise, and concordant indications of incompatible resources.

Parole chiave

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free legal aid self-certification probative value income threshold verification judicial review of declaration insufficient factual reasoning divieto di finanziamento monetario produzione di documenti finanziari flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 99 c.p.c.
Art. 138 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì
Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018, Tortorella
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fabozzi Ulderico nato a Napoliil 20/09/1970 altra parte: Ministero dell'economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il difensore di Ulderico Fabozzi ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 1 3 . 3 .202 5 con cui è stat o rigettato il ricorso propostodallo stesso Fabozzi avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 16.11.2022 dal medesimo Tribunale.

2. Il ricorrente articola, in sintesi,i seguenti motivi. I) deduce che il provvedimento impugnato non ha indicato gli specifici elementi fattuali da cui evincere il superamento della soglia per l’ammissione al beneficio, con conseguente illegittimità di affermazioni apodittiche e congetturali. II) Osserva come le presunzioni utilizzate per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al beneficio risultino fondate su mere congetture, mediante una immotivata reinterpretazione degli esiti assolutori intervenuti in altri procedimenti a carico. III) Lamenta la mancata risposta al rilievo legato alla non irrevocabilità del provvedimento di confisca posto a fondamento del rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza spiegare le ragioni per le quali i dati recepiti nel decreto di confisca, relativi ad un periodo fiscale precedente all’anno 2020, dovrebbero dispiegare efficacia anche per le annualità successive, alle quali faceva, invece, riferimento l’istanza in disamina.

3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

5. I motivi dedotti colgono nel segno, laddove eccepiscono, essenzialmente, la genericità e apoditticità delle argomentazioni adottate dal giudice di merito ai fini del ritenuto superamento del limite reddituale. Nella materia che qui rileva va ribadito il principio per cui, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio,l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939 -01).

In ogni caso, il vaglio di attendibilità dell'autocertificazione dell'istante può comportare il rigetto dell’istanza solo qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942 -01). Nella specie, si deve convenire con il ricorrente nel senso che le presunzioni utilizzate dal Tribunale per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato risultano fondate su mere congetture, di cui peraltro neanche si comprende l’incidenza rispetto alle condizioni reddituali del Fabozzi, con particolare riguardo all’asserita condotta di emissione di fatture false, in relazione a procedimenti penali per non meglio precisati “delitti a sfondo prettamente economico”.

Allo stesso modo, il richiamo al procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti del Fabozzi, concluso a luglio 2020, risulta effettuato in maniera del tutto generica, senza spiegarne l’attinenza rispetto alle effettive condizioni economichedell’interessato.

6. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetereper nuovo giudizio. Così deciso il