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Sentenza — n. 37937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding blood test validity due to alleged failure to inform suspect of right to counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability for driving under the influence. The defense argued that blood samples were invalid because the officer failed to inform the suspect of the right to legal counsel, citing specific procedural articles. The court rejected this claim, ruling that the requirement to inform the suspect can be proven through the officer's testimony even if not recorded in the written report, and that oral notification suffices without a written form.

Regesto Legislator

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Art. 356 cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: The requirement to inform a suspect of the right to counsel during an alcohol test need not be in writing and may be proven by the officer's deposition.

Parole chiave

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driving under influence blood test validity right to counsel procedural notification inadmissible appeal officer testimony criminal procedure code protezione delle comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 356 cod. proc. pen.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
L’unica censura dedotta si fondasull’omesso avviso ex art. 114 disp .
artt. 356 cod. proc. pen
c.p.p.)l’inutilizzabilità dei prelievi ematici effettuati sull’imputato per la ricerca di sostanze alcoliche per avere gli operanti omesso gli avvisi di cui agli artt. 356 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva
Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv.
Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, Tartaro
Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza
Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Peviani Marco nato a Casalpusterlengoil 27/01/1976 avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d i a ppello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di Marco Pevianiin ordine al reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, commi2, lett. c), 2 - bis, cod. strada (fatto del 16.7.2021 ) .

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando(in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.)l’inutilizzabilità dei prelievi ematici effettuati sull’imputato per la ricerca di sostanze alcoliche per avere gli operanti omesso gli avvisi di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica con cui insiste nelle rassegnate conclusioni.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. L’unica censura dedotta si fondasull’omesso avviso ex art. 114 disp . a tt . cod. proc. pen., con particolare riguardo alla asserita non validità della prova di tale avviso fornita tramite deposizione del verbalizzante. Il rilievo è manifestamente infondato, essendo consolidato il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante (cfr. Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169 –01; Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027 – 01) . Del resto, tale avviso non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (cfr. Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 -01).

7. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consig