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Sentenza — n. 37932/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in removing subvalent aggravating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked legal interest to challenge the removal of specific aggravating circumstances. The lower court had already determined that these aggravating factors were subvalent to recognized generic mitigating circumstances, rendering their recognition irrelevant to the final sentence. Consequently, the court ruled that challenging the exclusion of such circumstances is futile when it does not impact the penalty determination.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.; Art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.: An appeal by an accused to exclude aggravating circumstances is inadmissible for lack of interest if those circumstances were already deemed subvalent to mitigating factors, as their recognition does not affect the sentence.

Parole chiave

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lack of interest appeal subvalent aggravating circumstances cassation inadmissibility penal responsibility theft recidiva reiterata specifica risposta alla petizione gravi addebiti penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando(in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
c.p.p.)violazione di legge e difetto di motivazione , per non avere la Corte territoriale risposto ad uno specifico motivo di appello relativo alla dedotta insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625,nn.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, Rv. 286342 - 01
Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, Rv. 286342 - 01) , evenienza ricorrente nel caso in esame.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pardea Rosario nato a Vibo Valentiail 16/10/1971 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d i a ppello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di Rosario Pardea in ordine a l reato di furto oggetto di imputazione.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando(in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.)violazione di legge e difetto di motivazione , per non avere la Corte territoriale risposto ad uno specifico motivo di appello relativo alla dedotta insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625,nn. 2 e 7 , cod. pen. , ritenendolo inammissibile sull’erroneo presupposto del difetto di interesse all’impugnazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui insiste nelle rassegnate conclusioni.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. L’unico motivo dedotto è manifestamente infondato , in quanto , diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, la Corte di appello ha puntualmente risposto alla censura formulata in sede di appello in ordine all e circostanze aggravantidianzi indicate. Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto l’insussistenza dell’interesse dell’appellantea proporre il motivo, atteso che al prevenuto era stata applicata la (non contestata in sede di appello) recidiva reiterata e specifica , con giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche (stante il divieto di prevalenza della citata aggravante), sicché il riconoscimento o meno delle ulteriori aggravanti contestate non avrebbe comunque inciso sulla determinazione della pena.

La decisione è in linea con l’insegnamento secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di un'aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti; in particolare, l’interesse deve ritenersi insussistente qualora il riconoscimento dell'aggravante non abbia comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena (cfr. Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, Rv. 286342 - 01) , evenienza ricorrente nel caso in esame.

7. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigl