Sentenza — n. 37797/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon istanza del 5 maggio 2025, Nella Magris ha chiesto la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 24414, emessa dalla Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, nel procedimento R.g. n.25378/2024, relativo al ricorso proposto da Vallarino Pietro avverso la sentenza emessa, in data 26 marzo 2024, dalla Corte di appello di Milano. Si rileva, nell'istanza, che la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha omesso le statuizioni civili in favore della indicata parte civile Nella Magris, che a mezzo del proprio difensore aveva depositato, via PEC, in data 7 ottobre 2023, le proprie conclusioni e in data 17 ottobre 2024, memoria di replica e nota spese.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37797/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 24414, emessa dalla Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, nel procedimento R.g. n.25378/2024, relativo al ricorso proposto da Vallarino Pietro avverso la sentenza emessa, in data 26 marzo 2024, dalla Corte di appello di Milano. Si rileva, nell'istanza, che la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha omesso le statuizioni civili in favore della indicata parte civile Nella Magris, che a mezzo del proprio difensore aveva depositato, via PEC, in data 7 ottobre 2023, le proprie conclusioni e in data 17 ottobre 2024, memoria di replica e nota spese.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Magris Nella nel procedimento a carico di: Vallarino Pietro nato a GENOVA il 21/04/1950 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con istanza del 5 maggio 2025, Nella Magris ha chiesto la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 24414, emessa dalla Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, nel procedimento R.g. n.25378/2024, relativo al ricorso proposto da Vallarino Pietro avverso la sentenza emessa, in data 26 marzo 2024, dalla Corte di appello di Milano. Si rileva, nell'istanza, che la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha omesso le statuizioni civili in favore della indicata parte civile Nella Magris, che a mezzo del proprio difensore aveva depositato, via PEC, in data 7 ottobre 2023, le proprie conclusioni e in data 17 ottobre 2024, memoria di replica e nota spese.
2. La Procura Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che l'istanza venga accolta e che si proceda alla correzione dell'errore materiale.
3. L' istanza non può trovare accoglimento. Quanto alla sussistenza del diritto della parte civile a vedersi riconosciuto il pagamento delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, si deve ricordare che, la Corte di cassazione con la sentenza Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581, ha affermato che "nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (conformi Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Musso, Rv. 283118- 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02)".
4. Ne consegue che, poiché il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, nel caso di specie, non si è svolto in forma cartolare, ma con discussione richiesta dalle parti alla quale la parte civile non era presente, la, seppur implicita, mancata statuizione in ordine alle spese sostenute dalla parte civile non determina alcuna omissione passibile di correzione, per cui l'istanza va rigettata.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza. Così deciso, il 2 ottobre 2025 Il