Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37627/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37627/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Raoui Abdelghani avverso la sentenza emessa il 22/05/2024 dal Tribunale di Reggio Calabria e con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa, in quanto giudicato responsabile del reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. La Corte territoriale ha osservato che la motivazione della sentenza appellata era stata pronunciata il 22/05/2024, con contestuale deposito della motivazione e con la conseguenza che il termine per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., era pari a giorni quindici; risultandone la tardività dell'impugnazione, in quanto proposto alla sola data del 04/07/2024.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 37627/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Raoui Abdelghani, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 544 e 585 cod.proc.pen.. Ha argomentato che la motivazione della sentenza, deliberata il 22/05/2024, era stata depositata il 23/05/2024 e, quindi, non contestualmente; derivandone che, in riferimento all'art.585, comma 2, cod.proc.pen., il termine per la proposizione dell'appello era di trenta giorni successivi alla scadenza di quello per VA il depositodeposito della sentenza, quindi,/ a scadere il 06/07/2024; conseguendone la tempestività dell'impugnazione, depositata il 04/07/2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive tempestività dell'istanza di ricusazione durata ragionevole del procedimento rinvio del dibattimento decisione incidentale impugnabile termine di revisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: RAOUI ABDELGHANI nato il 25/02/1982 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Raoui Abdelghani avverso la sentenza emessa il 22/05/2024 dal Tribunale di Reggio Calabria e con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa, in quanto giudicato responsabile del reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. La Corte territoriale ha osservato che la motivazione della sentenza appellata era stata pronunciata il 22/05/2024, con contestuale deposito della motivazione e con la conseguenza che il termine per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., era pari a giorni quindici; risultandone la tardività dell'impugnazione, in quanto proposto alla sola data del 04/07/2024.

2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Raoui Abdelghani, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 544 e 585 cod.proc.pen.. Ha argomentato che la motivazione della sentenza, deliberata il 22/05/2024, era stata depositata il 23/05/2024 e, quindi, non contestualmente; derivandone che, in riferimento all'art.585, comma 2, cod.proc.pen., il termine per la proposizione dell'appello era di trenta giorni successivi alla scadenza di quello per VA il depositodeposito della sentenza, quindi,/ a scadere il 06/07/2024; conseguendone la tempestività dell'impugnazione, depositata il 04/07/2024.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria.

4. Il ricorso è fondato' 5. Dall'esame del fascicolo processuale emerge che la sentenza di primo grado è stata emessa il 22/05/2024 e che la motivazione è stata depositata - non contestualmente, come assunto dalla Corte territoriale - il successivo 23/05/2024. Ne consegue che, in riferimento al combinato degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett.a) e comma 2, lett.c), cod.proc.pen., il termine per la proposizione dell'appello era pari a trenta giorni, a propria volta decorrenti dalla scadenza del termine di quindici giorni, fissati per il deposito della motivazione. Pertanto, il relativo termine decorreva dal 07/06/2024, derivandone che l'appello - proposto con atto del 04/07/2024 - è stato tempestivamente depositato.

6. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria di Roma affinché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria, per l'ulteriore corso. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensor