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Sentenza — n. 37463/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37463/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37463/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 7 febbraio 2024, la Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda formulata da Saverio Di Cosola per la riparazione dell’errore giudiziario subito in conseguenza della sentenza di condanna del Tribunale di Latina, emessa in data 11 agosto 2013 (irrev. 21 settembre 2017) ed oggetto di domanda di revisione, conclusasi con l'assoluzione del Di Cosola. 1.1. Più in particolare, i giudici della riparazione hanno innanzitutto respinto la domanda formulata ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta gravemente colposa dell'istante concorse a dar causa alla sua restrizione. Quanto, invece, alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario, esclusa la condotta ostativa di cui all'art. 643, comma 1, cod. proc. pen., il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma di euro 75.000.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen, art. 643 cod. proc. pen, art. 395 cod. proc. civ, art. 645 cod. proc. pen, art. 315 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37463/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475 – 01; principio richiamato anche dalla giurisprudenza successiva: Sez. 4, n. 16690 del 26/03/2024, Turi, non mass., in relazione ad una procura rilasciata esclusivamente in funzione del processo di merito, di cui recava il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato; Sez. 4, n. 16336 del 14/03/2023, Carbone, non mass., in relazione ad una procura a presentare la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., senza alcuna indicazione del procedimento in relazione al quale dovesse essere presentata).

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario indennità per insolvenza sospensione delle indennità di disoccupazione revoca della sospensione condizionale condono delle spese procedurali ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Più in particolare, i giudici della riparazione hanno innanzitutto respinto la domanda formulata ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta gravemente colposa dell'istante concorse a dar causa alla sua restrizione.
art. 122 cod. proc. pen
Pertanto, si è in presenza di una procura priva della determinazione del suo oggetto, in violazione dell'art. 122 cod. proc. pen.
art. 643 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce violazione di legge - con riguardo all’art. 643 cod. proc. pen.
art. 395 cod. proc. civ
Né, si osserva, la decisione in sede civile, che ha confermato la validità del licenziamento, è stata revocata ex art. 395 cod. proc. civ.
art. 645 cod. proc. pen
L'art. 645 cod. proc. pen.
art. 315 cod. proc. pen
In applicazione di tali principi si è perciò esclusa la validità della procura rilasciata al difensore che aveva sottoscritto la domanda di riparazione e allegata su foglio separato, che conferiva il potere di «presentare istanza ex art. 315 cod.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da SALVATORE DOVERE - Presidente - Sent. n. sez. 876/2025 DANIELA CALAFIORE CC - 02/10/2025 ANNA LUISA ANGELA RICCI R.G.N. 16089/2025 DAVIDE LAURO - Relatore - FABIO ANTEZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2024 della Corte di appello di Perugia; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria dell'Avv. Carmine Guarriello, del foro di Santa Maria Capua Vetere, nell'interesse del Di Cosola, che ha concluso per il rigetto del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37463/2025 Roma, lì, 17/11/2025

RITENUTO IN FATTO

1.

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2024, la Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda formulata da Saverio Di Cosola per la riparazione dell’errore giudiziario subito in conseguenza della sentenza di condanna del Tribunale di Latina, emessa in data 11 agosto 2013 (irrev. 21 settembre 2017) ed oggetto di domanda di revisione, conclusasi con l'assoluzione del Di Cosola. 1.1. Più in particolare, i giudici della riparazione hanno innanzitutto respinto la domanda formulata ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta gravemente colposa dell'istante concorse a dar causa alla sua restrizione. Quanto, invece, alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario, esclusa la condotta ostativa di cui all'art. 643, comma 1, cod. proc. pen., il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma di euro 75.000.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale processuale, in relazione agli artt. 645 e 122 cod. proc. pen.: la domanda proposta dal Di Cosola, si osserva, non è sorretta da procura speciale (né conferita con le forme di cui al comma 2-bis dell’art. 122 cod. proc. pen.), poiché non contiene alcun riferimento, neppure implicito, ai fatti cui si riferisce, e deve quindi ritenersi priva della determinazione del suo oggetto.

La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge - con riguardo all’art. 643 cod. proc. pen. - e vizio della motivazione, in ordine all’esclusione della condotta ostativa. Lamenta il ricorrente che il Di Cosola, che scelse il rito abbreviato, non chiese in alcun modo l’audizione dei testi Gianfranco Esposito, Giuseppina Di Marco e Francesca Sorrentino (di cui pure erano stati sentiti, nell’immediatezza i genitori). Quest’ultima testimonianza, peraltro, fu considerata, ai fini del giudizio di ammissibilità sulla domanda di revisione, come prova nuova: dunque la Corte di appello avrebbe dovuto valutare se "l’omessa conoscenza della prova determinante fosse imputabile" o meno al Di Cosola (p. 11 ricorso). 2.3.

Con il terzo motivo lamenta vizio della motivazione con riguardo alla determinazione dell’importo liquidato: il profilo di colpa ritenuto ostativo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. – in uno con la condotta processuale di cui al secondo motivo - avrebbe dovuto essere valutato anche ai fini di cui all’art. 643 cod. proc. pen., quantomeno per ridurre il quantum della pretesa. 2.4. Con il quarto motivo deduce ulteriori vizi della motivazione, sempre in ordine alla determinazione dell’indennizzo. La Corte territoriale ha sottolineato che il primo periodo di sospensione dall'attività lavorativa (da aprile ad ottobre 2012) fu diretta conseguenza della restrizione cautelare, senza considerare, però, che come riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata, il Di Cosola concorse con la sua condotta a darvi causa.

Neppure il licenziamento irrogato nel gennaio 2014 può causalmente ricollegarsi alla sentenza di condanna: Poste Italiane s.p.a., infatti, decise di irrogare il licenziamento non in ragione dell’accertamento compiuto in sede penale, quanto piuttosto per il comportamento tenuto, il cui rilievo disciplinare fu oggetto di autonoma valutazione. Né, si osserva, la decisione in sede civile, che ha confermato la validità del licenziamento, è stata revocata ex art. 395 cod. proc. civ.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri. 1.1. L'art. 645 cod. proc. pen. dispone che l'istanza per la riparazione dell'errore giudiziario deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la domanda di riparazione costituisce atto personale della parte: pertanto, la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (Sez.

U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508 – 01). Esiste quindi una differenza tra il mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto - ad es. al difensore - un potere di cui quest'ultimo non è titolare. Ne consegue che la domanda può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore munito di semplice procura ad litem, dovendosi garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (Sez.

U, Sciamanna, cit.; Sez. 4, n. 3727 del 9/01/2025, Cigagna, non mass.; Sez. 4 n. 25082 del 12/05/2021, Bongos Odwong, Rv. 281490 - 01; Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, Masucci, Rv. 278439 - 01). A sua volta, ai sensi dell’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., la procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere anche «la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce». In applicazione di tali principi si è perciò esclusa la validità della procura rilasciata al difensore che aveva sottoscritto la domanda di riparazione e allegata su foglio separato, che conferiva il potere di «presentare istanza ex art. 315 cod. proc. pen., senza alcuna ulteriore specificazione con riguardo all'oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l'indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata» (cfr., Sez. 4, n. 9121 del 15/01/2025, Iosub, non mass.;

Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475 – 01; principio richiamato anche dalla giurisprudenza successiva: Sez. 4, n. 16690 del 26/03/2024, Turi, non mass., in relazione ad una procura rilasciata esclusivamente in funzione del processo di merito, di cui recava il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato; Sez. 4, n. 16336 del 14/03/2023, Carbone, non mass., in relazione ad una procura a presentare la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., senza alcuna indicazione del procedimento in relazione al quale dovesse essere presentata).

Ciò che conta, ai fini del valido rilascio della procura, è che non vi sia incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, e pertanto, in virtù del principio di conservazione degli atti, la procura speciale può considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta; né rilevano, in quanto tali, le mere imprecisioni formali o le irritualità (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473 - 01; Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089 - 01). 1.2.

Fermi tali principi, che il Collegio condivide, nella specie, dall’esame degli atti (consentito in ragione del tipo di vizio dedotto) emerge che il Di Cosola ha rilasciato procura al suo difensore su foglio separato, contenente un riferimento, peraltro cumulativo, alla “istanza di risarcimento, indennizzo e/o riparazione per l'errore giudiziario” da proporsi “presso la Corte di appello di Perugia”. Ciò posto, va intanto escluso che sia stata violata la disposizione relativa al deposito telematico della procura speciale: l’art. 122, comma 2-bis, cod. proc. pen., rinvia infatti al 111-bis cod. proc. pen., che al febbraio 2023 – data in cui la procura è stata rilasciata – non era entrato in vigore, in ragione del disposto di cui all'art. 87, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; tale ultima norma, infatti, ha differito l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di appositi regolamenti (v. d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, con proroga del regime cd. del doppio binario).

Quanto, invece, al suo contenuto, la procura, allegata alla domanda su foglio separato, non individua «l’oggetto per cui è conferita» e i «fatti ai quali si riferisce», come prevede invece l’art. 122 cod. proc. pen., per tale non potendosi intendere la generica indicazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale proporre la stessa domanda. Sembra evidente al Collegio che, in difetto di qualsiasi riferimento alla concreta vicenda processuale – ad es., quantomeno attraverso la contestuale indicazione del numero del procedimento in relazione al quale doveva essere presentata la domanda – non è possibile ricostruire in modo univoco la volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione.

Pertanto, si è in presenza di una procura priva della determinazione del suo oggetto, in violazione dell'art. 122 cod. proc. pen.

2. Da quanto detto consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi e la condanna del Di Cosola alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero in questa fase di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e condanna Di Cosola Saverio alla rifusione delle spese di questo giudizio, liquidate in euro mille. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Davide Lauro Salvatore Dovere