Sentenza — n. 37461/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 18 luglio 2023, ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata di: Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Cosmo Pulejo, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, ritenuta inidonea ad affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 20-bis cod. pen; Sentenza — n. 37461/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione anche Soleima Floriani, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte di appello non ha disposto “motu proprio” (p. 3 ricorso) la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; decisione, questa, in alcun modo motivata. 3.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione, da compiersi ex art. 129 cod. proc. pen, di “eventuali” (p.
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da SALVATORE DOVERE - Presidente - Sent. n. sez. 879/2025 DANIELA CALAFIORE UP - 02/10/2025 ANNA LUISA ANGELA RICCI R.G.N. 16408/2025 DAVIDE LAURO - Relatore - FABIO ANTEZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Pulejo Cosmo, nato a Roma il 12 aprile 1967, Floriani Soleima, nata ad Asolo il 4 gennaio 1988, avverso la sentenza del 28 novembre 2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37461/2025 Roma, lì, 17/11/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 18 luglio 2023, ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata di:
1) anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 309 di multa a Cosmo Pulejo;
2) anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa a Soleima Floriani.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Cosmo Pulejo, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, ritenuta inidonea ad affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Ricorre per cassazione anche Soleima Floriani, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte di appello non ha disposto “motu proprio” (p. 3 ricorso) la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; decisione, questa, in alcun modo motivata. 3.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione, da compiersi ex art. 129 cod. proc. pen, di “eventuali” (p.
5) cause di non punibilità. 3.3. Con il quarto e quinto motivo lamenta l'eccessività della pena irrogata e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di Soleima Floriani propone motivi non consentiti. Iniziando con il secondo ed il terzo motivo, il cui esame deve ritenersi logicamente preliminare, osserva il Collegio che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso, in punto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 21532 del 17/04/2025, Belcastro, non mass.;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 - 01). Ne consegue, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. – su cui invece si incentrano il secondo e terzo motivo di ricorso - in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, posto che una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 7041 del 26/11/2024, dep. 2025, Dell’Imperio, non mass.;
Sez. 5, n. 32082 del 02/05/2024, Giraulo, non mass.; conf., Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01). In tali casi, il ricorso in cassazione è dunque ammissibile se si deducono – contrariamente a quanto accaduto nella specie - motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Debbono ugualmente ritenersi inammissibili, poiché non consentite, le censure inerenti alla modulazione del trattamento sanzionatorio, genericamente proposte con il quarto motivo.
Quanto al quinto motivo osserva il Collegio che proprio perché l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d'ufficio (con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale), deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto offerta dalla sentenza resa all'esito del concordato (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, Karroumi, non mass.; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01), che peraltro in ricorso si contesta solo genericamente.
Infine, quanto al primo motivo è sufficiente osservare che in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 26501 del 22/05/2025, Petani, non mass.; Sez. 4, n. 17471 del 26/03/2024, Emauso, non mass.; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 – 01). Intervenuto l’accordo, che sia privo di una tale previsione, non sussiste pertanto l'obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sul punto specifico, o di motivare circa l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.
3. Anche il ricorso proposto nell’interesse di Cosmo Pulejo devolve un motivo non consentito, oltre che intrinsecamente aspecifico: il ricorrente, infatti, accedendo al concordato ha rinunciato a tutti i motivi in punto di responsabilità (p. 2 sentenza impugnata), oggi riproposti attraverso un generico riferimento alle caratteristiche della prova indiziaria ed alla violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
4. Stante l’inammissibilità dei ricorsi e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Davide Lauro Salvatore Dovere