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Sentenza — n. 36965/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36965/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Lungan Alin Nicolae, Bleau Constantin Cosmin e Macovei Alias Bleau Ionela Mirabela le pene concordate con il Pubblico ministero, in relazione ai reati di furto aggravato loro rispettivamente ascritti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 464 cod. proc. pen, art. 458-bis cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36965/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il legislatore ha inteso disciplinare, in maniera espressa, la "richiesta di applicazione della pena" proposta dopo che è stato emesso decreto di giudizio immediato: il nuovo testo dell'art. 458-bis cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'avviso di fissazione dell'udienza di applicazione della pena, richiesta a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato, sia comunicato non solo al pubblico ministero, all'imputato e al difensore, ma anche alla persona offesa, alla quale dunque l'ordinamento riconosce il diritto di esercitare, in quella sede, le prerogative riconosciutele.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali versamento dell'anticipo delle spese assunzione delle spese spese d'organizzazione spese del veicolo a motore costituzione della società

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari non liquidava le spese di costituzione, facendo malgoverno di consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
art. 464 cod. proc. pen
Principio esteso, per identità di ratio, alle udienze fissate per l'applicazione della pena a norma dell'art. 464 cod. proc. pen.
art. 458-bis cod. proc. pen
150, il legislatore ha inteso disciplinare, in maniera espressa, la "richiesta di applicazione della pena" proposta dopo che è stato emesso decreto di giudizio immediato: il nuovo testo dell'art. 458-bis cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati, con analoghe argomentazioni, lamentano l'indicazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.
art. 622 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile Bellina Germano, nato a Seriate il 12 settembre 1958, nel procedimento a carico di: Lungan Alin Nicolae (CUI 03HSN3B), nato in Romania il giorno 8 marzo 1988, Bleau Constantin Cosmin (CUI 05EQGZW) nato in Romania il 22 ottobre 1995, Macovei Alias Bleau Ionela Mirabela (CUI 06J4G5Z) nata in Romania il 20 gennaio 1993, nonché sui ricorsi proposti da questi ultimi, avverso la sentenza del 18 novembre 2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di Lungan Alin Nicolae, Macovei alias Bleau Ionela Mirabela e Bleau Constantin Cosmin, e per l'annullamento della sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese della parte civile; letta la memoria dell'Avv.

Gianfranco Ceci, del foro di Bergamo, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso presentati nell'interesse di Bellina Germano;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Lungan Alin Nicolae, Bleau Constantin Cosmin e Macovei Alias Bleau Ionela Mirabela le pene concordate con il Pubblico ministero, in relazione ai reati di furto aggravato loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Lodotruck s.r.I., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale processuale: emesso decreto di giudizio immediato, gli imputati raggiugevano un accordo con il Pubblico ministero, poi perfezionato alla successiva udienza camerale, alla cui apertura si costituiva parte civile la società ricorrente. Con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari non liquidava le spese di costituzione, facendo malgoverno di consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

3. Propongono distinti ricorsi per cassazione - quantunque con analoghe doglianze - anche Lungan Alin Nicolae, Bleau Constantin Cosmin e Macovei Alias Bleau Ionela Mirabela. Con un unico motivo i ricorrenti lamentano violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, in quanto in sentenza, a seguito del riconoscimento della continuazione (anche con fatti separatamente giudicati) / è mancata la specifica indicazione della pena stabilita per ciascuno dei reati cd. satellite.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dalla parte civile è fondato, mentre quelli proposti dagli imputati sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto dalla parte civile è innanzitutto ammissibile. Osserva infatti il Collegio che il ricorso per cassazione avverso la statuizione relativa alle spese di parte civile contenuta nella sentenza di patteggiamento è ammissibile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano quindi le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 26954 del 20/06/2024, Piccolomo, non mass.; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286 - 02;

Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900 - 01; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225 - 01; in tal senso già Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 - 01). Nel merito, il ricorso è fondato. Nel contesto normativo vigente prima del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez.

U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356 - 01). Principio esteso, per identità di ratio, alle udienze fissate per l'applicazione della pena a norma dell'art. 464 cod. proc. pen. (a seguito di opposizione a decreto penale), dell'art. 446, comma 1, ult. periodo, cod. proc. pen. e art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (a seguito di decreto di giudizio immediato). Insegnamento, questo, che è stato poi ribadito dalla giurisprudenza successiva, secondo la quale non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503 - 01; conf., con riguardo alla richiesta di applicazione della pena formulata nel corso delle indagini preliminari, Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 273156 - 01).

Tuttavia, con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il legislatore ha inteso disciplinare, in maniera espressa, la "richiesta di applicazione della pena" proposta dopo che è stato emesso decreto di giudizio immediato: il nuovo testo dell'art. 458-bis cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'avviso di fissazione dell'udienza di applicazione della pena, richiesta a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato, sia comunicato non solo al pubblico ministero, all'imputato e al difensore, ma anche alla persona offesa, alla quale dunque l'ordinamento riconosce il diritto di esercitare, in quella sede, le prerogative riconosciutele.

In questa prospettiva, è stato efficacemente osservato che sarebbe del tutto irragionevole che la persona offesa, costituitasi parte civile dopo aver ricevuto il decreto di giudizio immediato, non possa esercitare le proprie prerogative nell'udienza fissata ex art. 458-bis cod. proc. pen. (così, Sez. 3, n. 38513 del 19/09/2024, M., Rv. 286981 - 01; conf., Sez. 1, n. 20343 del 07/03/2025, Li, non mass.; Sez. 5, n. 12300 del 10/03/2025, Granata, non mass.). Esercizio che, all'evidenza, implica per il giudice il dovere di governare le spese tra le parti, ,secondo i principi generali, non diversamente da quanto 'sempre le Sezioni Unite hanno riconosciuto a proposito della legittimazione del danneggiato a costituirsi parte civile in udienza preliminare, anche nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena con il consenso del pubblico ministero (Sez.

U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242 - 01).

3. I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati, con analoghe argomentazioni, lamentano l'indicazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. senza alcuna specificazione per ciascun reato2( e senza alcuna motivazione quanto a ciascun incremento. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Sono dunque inammissibili le censure relative a vizi differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (cfr., con specifico riferimento agli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., Sez. 7, n. 12474 del 17/01/2025, Suloti, non mass.; conf., più in generale, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). Osserva inoltre il Collegio che non si è in presenza di alcun difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, avendo il Tribunale applicato la pena come esattamente concordata tra le parti, per come emerge dagli atti.

Inoltre, nel caso in esame non si è certo in presenza di una ipotesi di pena illegale, neppure dedotta dai ricorrenti. Questa Corte, infatti, ha chiarito che, in tema di patteggiamento, la pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relative all'aumento per i reati meno gravi, non rappresenta una ipotesi di pena illegale, salvo il caso, non dedottO né ricorrente nella specie, in cui superi il limite interno, corrispondente al triplo della pena-base, o il limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943 - 01).4.

La sentenza va pertanto annullata, limitatamente all'omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame, ex art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. 4.1. Quanto alla individuazione del giudice del rinvio, va qui ribadito il principio, avallato anche dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, in motivazione), secondo il quale in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata (Sez. 4, n. 26954 del 20/06/2024, Piccolomo, cit.;

Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428 - 01; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101 - 01). 4.2. Stante, invece, l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna di costoro al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa liquidazione delle spese di costituzione di parte civile in favore di Bellina Germano in qualità di legale rappresentante della società Lodotruck s.r.l. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Venezia. Dichiara inammissibili i ricorsi di Lungan Alin Nicolae, Bleau Constantin Cosmin e Macovei Ionela Mirabela e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese