Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning for administrative license suspension duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court's reasoning for the license suspension duration violated specific traffic code criteria by relying solely on the dangerous nature of the driving maneuver itself. The court rejected this, ruling that the judge's explicit reference to statutory parameters regarding the gravity of the violation and danger to circulation constituted sufficient justification for the discretionary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 218, cod. strada: The administrative penalty of license suspension is discretionary, and the judge is only required to provide explicit reasoning when the duration deviates from the statutory minimum, as implicit justification based on statutory criteria suffices for minor deviations.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/04/1998 avverso la sentenza del 25/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma a favore della Cassa delle ammende. Ritenuto in fatto 1. L'imputato PAGANO Giuseppe ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato allo stesso, per il reato di cui all'art. 589 bis, co. 1- 5 n. 3 e 7, cod. pen. (in Bacoli, 09/01/2024), la pena sospesa di anni due di reclusione, disponendo altresì la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222 codice strada per la durata di anni tre.
A giustificazione della durata della sanzione accessoria, il giudice ha valorizzato la dinamica del sinistro (essendosi contestato al PAGANO di avere effettuato una svolta a sinistra con invasione dell'opposta corsia di marcia in corrispondenza di un'intersezione), da tali modalità ricavando che la manovra era stata altamente pericolosa.
2. Con il ricorso, la parte ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della sanzione amministrativa applicata, rilevando che il giudice del merito avrebbe giustificato il discostamento dal minimo facendo riferimento alla condotta di guida che è già elemento costitutivo della fattispecie di reato, senza tener conto, dunque, dei criteri specificamente indicati dall'art. 218 co. 2 codice strada.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma a favore della Cassa delle ammende. Considerato in diritto 1. Anche a seguito della novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017 (che ha introdotto il comma 2-bis), deve ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cit., in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435 - 01;
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, Melzani, Rv. 279349 - 01).2. Tuttavia, nella specie, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è, pertanto, inammissibile. La misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è rimessa alla discrezionalità del giudice e, quanto al relativo onere motivazionale, si è già precisato che egli deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, anche una motivazione implicita (Sez.
F., n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 02, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta; Sez. 4, n. 21574 del 29(01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01).
3. Nel caso all'esame, peraltro, il giudice ha giustificato espressamente la dosimetria della sanzione amministrativa accessoria, in maniera sì stringata, anche in ragione della natura della sentenza, ma comunque congrua al fine di giustificare l'esercizio del relativo potere discrezionale. La sanzione, nella specie, è stata individuata in misura discosta dal minimo, ma il giudice ha fatto riferimento ai parametri legali da individuarsi a norma dell'art. 218 codice strada (gravità della violazione commessa e pericolo per l'ulteriore circolazione), avendo richiamato la gravità della condotta per inferirne l'alta pericolosità, anche tenuto conto delle modalità con le quali era stata posta in essere, cioè per effettuare una svolta.
4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 30 settembre 2025 La Consigliera est. Il Pr sidente Gabriella Cappello Emafiuie j •