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Sentenza — n. 36924/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls suspended sentence due to lack of specific obligation and prior conviction issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision granting a suspended sentence to Fernando Musinu, limiting the ruling to the suspension benefit. The prosecution argued the trial court failed to specify the required obligations under Article 165 of the Penal Code and ignored the defendant's prior conviction history. The court ruled that a prior conviction necessitates the imposition of specific obligations, which the original judgment omitted, thereby violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 165 cod. pen.; Art. 165, comma 2 cod. pen.: When a defendant with a prior conviction requests a suspended sentence, the court must necessarily subordonate the benefit to the fulfillment of one of the obligations provided in the first paragraph of Article 165.

Parole chiave

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suspended sentence prior conviction obligations procedural violation Cassazione penal code conditional suspension guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3 cod.proc.pen.
Con il primo deduce l’assenza di motivazione e la violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 164 cod.proc.pen.
e dell’art. 164 cod.proc.pen. ai sensi dell’art.
Art. 165 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 165 cod. pen., ai sensi dell’art.
Art. 165, comma 1 cod.proc.pen.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 165 cod.
Art. 165, comma 2 cod.pen.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 165 cod.
art. 164 cod.proc.pen
e dell’art. 164 cod.proc.pen.
art. 165 cod. pen
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 165 cod. pen., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19383 del 19.04.2023
pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 5, n. 19383 del 19.04.2023, Rv.
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Testo completo

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 31.1.2025 il Tribunale di Oristano ha ritenuto Musinu Fernando colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett.

c) e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno ed alla confisca del veicolo con cui é stato commesso il reato.

2. Avverso detta sentenza la Procura Generale presso la Corte d’appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce l’assenza di motivazione e la violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e dell’art. 164 cod.proc.pen. ai sensi dell’art. 606, lett.

b) ed e), cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata ha concesso la sospensione condizionale della pena senza una motivazione sul punto, limitandosi con motivazione apparente ad affermare la sussistenza delle condizioni. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 165 cod. pen., ai sensi dell’art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinarlo ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 1, cod.pen., atteso che risulta che il Musinu ha usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a precedente condanna di talché la sentenza ha violato l’art. 165, comma 2, cod.pen.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma 2, cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il ricorso proposto é un ricorso per saltum, entrambe le censure sono fondate. Quanto alla prima, la sentenza adotta una motivazione apparente, con ciò concretando una violazione di legge, non specificando invero se non con una formula (“sussistono le condizioni”) quali siano le ragioni atte a giustificare l’applicazione del beneficio e, quanto alla seconda, stante la precedente F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a :

G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : M A R I N A C I R E S E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 0 8 8 7 5 e 8 b 9 f 9 5 e f 3 concessione, non ha subordinato il beneficio ad alcuno degli obblighi di cui all’art. 165, comma 1, cod.proc.pen.. Peraltro, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 5, n. 19383 del 19.04.2023, Rv. 285766).

2. In conclusione la sentenza impugnata va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano limitatamente alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Oristano, in diversa composizione. Così deciso il 14 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid