Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36914/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal dismissal because defendant was tried in absentia, extending appeal deadlines by 15 days.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing Vincenza Bevilacqua's appeal against her criminal conviction. Bevilacqua argued the appeal was timely because she was tried in absentia, which legally extends appeal deadlines by 15 days under Italian criminal procedure law. The court agreed, ruling that the lower court failed to apply this extension, thereby declaring the appeal admissible and ordering a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.: When a defendant is tried in absentia, the statutory appeal period is extended by fifteen days; failure to account for this extension renders an appeal admissible even if filed after the standard deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
trial in absentia appeal deadline extension criminal procedure law Corte di Cassazione admissibility of appeal ritardo ingiustificato dell'azione penale violazione del principio di celerità termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bevilacqua Vincenza nato a ERICE il 23/12/1980 avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale,che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Vincenza Bevilacqua avverso la sentenza emessa il 23/03/2023 dal Tribunale di Trapani e con la quale la stessa – imputata del reato previsto dagli artt.81 cpv., 624-bis, 61, n.11, cod.pen. – era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed € 900,00 di multa. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello fosse stato depositato oltre i termini previsti dalla legge; difatti, essendo la sentenza stata emessa il 23/06/2023 con motivazione contestuale, l’impugnazione andava proposta entro l’08/07/2023 mentre, nel caso di specie, era stata invece presentata alla sola data del 19/07/2023.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vincenza Bevilacqua, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) – la violazione delle norme processuali in riferimento all’art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’imputata era stata giudicata in assenza e che, dunque, il termine per la proposizione dell’appello era da intendersi prolungato di quindici giorni, con conseguente tempestività dell’impugnazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.

4. Il ricorso è fondato.

5. Risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata emessa il 23/06/2023, con motivazione contestuale; con la conseguenza che – ai sensi del combinato dell’art.544, comma 1 e dell’art.585, comma 1, lett.a) e comma 2, lett.a) – da tale data decorreva il termine di giorni quindici per la proposizione dell’appello. Nel caso di specie, peraltro, essendo l’imputata stata giudicata in assenza, come attestato dal relativo verbale, deve ritenersi applicabile il disposto dell’art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen. (inserito dall’art.33, comma 1, lett.f), del d.lgs. 10 ottobre2022, n,150, applicabile alla presente controversia alla luce della disciplina transitoria contenuta nell’art.89, comma 3, dello stesso d.lgs.), ai sensi del quale, in tale ipotesi, i termini per la proposizione dell’impugnazione sono prorogati di quindici giorni. Ne consegue che, essendo l’appello stato presentato il 19/07/2023, lo stesso doveva considerarsi tempestivo in relazione alle disposizioni processuali di riferimento.

6. Per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, affinché proceda al giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso