Sentenza — n. 36660/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nostro Carmelo nato a Messinail 01/02/1965 altra parte: Ministero Dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del PG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 36660/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendoin rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nostro Carmelo nato a Messinail 01/02/1965 altra parte: Ministero Dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Carmelo Nostro ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 73, 74d.P.R. 309/90, 110, 629 cod. pen., dai qua li è stato definitivamente assolto.
2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata fondato il rigetto dell’istanza mediante un’acritica adesione all’originale impianto accusatorio,senza tenere conto delle motivazioni delle sentenze assolutoriee della palese falsità delle accuse contenute nella denuncia presentata dalla presunta persona offesa Luciani Fabrizio.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta , ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4.Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale nei confronti dell’interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.
Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendoin rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201.
La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801).
3. Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha — in modo non manifestamente illogico — ritenuto che il comportamento dell’istante, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all’emissione della misura cautelare. Allo scopo sono stati valorizzati specifici fatti riconducibili all’interessato, non esclusi dal giudice della cognizione, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal Nostro in sede di indagini, nel corso delle quali costui ammetteva di essersi prestato a fungere da intermediario per il pagamento di un debito che Luciani Fabrizio (amico del ricorrente) aveva nei confronti di Ferri Daniele, figlio di sua cognata, che il ricorrente sapeva essere un soggetto con numerosi precedenti penali e dedito al consumo di stupefacenti.
Sotto questo profilo la Corte della riparazione ha logicamente ritenuto che: l’accoglimento di tale richiesta del Ferri di fare da intermediario al fine di sollecitare il Luciani ad adempiere un debito di cui quest’ultimo era “molto preoccupato”, pur sapendo che il Ferri gravitava nel mondo della malavita; l’aver parlato in ospedale con il Ferri a gesti e mediante biglietti scritti sul momento (evidentemente per non farsi sentire) ; l’aver poi sollecitato il Luciani a partecipare all’incontro con Raco Massimiliano (coimputato e considerato uomo di fiducia del Ferri nell’associazione criminosa di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90), avente ad oggetto proprio il pagamento del predetto debito, avevano costituito comportamenti gravemente imprudenti, soprattutto per un soggetto (quale il Nostro) appartenente alle Forze di Polizia, avendo egli quantomeno accettato il rischio che tale debito avesse natura illecita e che il Ferri avesse sottoposto il Luciani, anche tramite il Raco, a minacce affinché pagasse quanto richiestogli.
Proprio dal coinvolgimento del ricorrente con soggetti gravitanti in ambienti malavitosi connessi al traffico di stupefacenti e ad una situazione di verosimile estorsione nei confronti del Luciani, la Corte della riparazione ha motivatamente tratto elementi per affermare come il ricorrente abbia, quantomeno con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell’Autorità.
4. Rispetto alle suddette argomentazioni, il ricorrente si limita a contrapporre laconiche censure,assolutamente generiche, ribadendo come lo stesso sia stato assolto a seguito della ritenuta inattendibilità della deposizione resa dal Luciani. In tal modo, tuttavia, il ricorrente non considera che l’assoluzione in sede di cognizione costituisce mero presupposto della richiesta in disamina, e non esime il giudice della riparazione dalla valutazione di eventuali condotte (dolose o colpose) ostative al riconoscimento dell’indennizzo. In definitiva, il ricorso non si confronta in alcun modo con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e dianzi riassunte, peccando in tal senso anche di aspecificità.
5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Rv. 286737 –01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle