Sentenza — n. 35887/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mauro Gianluca nato a CASTROVILLARI il 10/02/1983 avverso la sentenza del 26/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Castrovillari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. RITENUTOIN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35887/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sideve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristichepeculiari che le distinguono dalla pena: proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nellasentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in viaautonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti ( S ez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091 ). I l giudice è tenuto pertanto ad una valutazione puntuale che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità, anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. ( S ez.
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mauro Gianluca nato a CASTROVILLARI il 10/02/1983 avverso la sentenza del 26/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Castrovillari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. RITENUTOIN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza ex art. 444 c od. proc. pen . d el 2 6 marzo 202 5 , il Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha applicato nei confronti di Gianluca Mauro i n ordine al delitto di cui all’art. 186 comma 2 lett.
c) e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n 285 l a pena concordata di mesi 4 di arresto e euro 1400,00di ammenda e ha sostituito la pena detentiva e la pena pecuniaria con 125giorni di lavoro di pubblica utilità ; con la stessa sentenza ha anche disposto laconfisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato e la revoca della patente di guida.
2. Avverso la sentenza l’ imputat o ha proposto ricorso, per mezzo de l difensore,formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge peravere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria d ella revoca della patente in luogo della mera sospensione, unica prevista in relazione all’ipotesicontravvenzionale contestata. 3.Il Procuratore Generale , nella persona del s ostituto Silvia Salvadori, ha depositatoconclusioni scritte con cui ha chiesto a nnullarsi con rinvio la sentenza limitatamentealla statuizione relativa alla revoca della patente di guida . 4.Il ricorso è fondato.
Sideve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristichepeculiari che le distinguono dalla pena: proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nellasentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in viaautonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti ( S ez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091 ). I l giudice è tenuto pertanto ad una valutazione puntuale che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità, anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. ( S ez.
U, n.21369 del 26.9.2019, R v . 279349;Sez.5, 13/11/2019, Rv.277552). 5.L'art.186 comma 2 lett.
c) cod. strada prevede che all'accertamento del reatoconsegua in ogni caso la sanzione ammnistrativa della sospensione della patenteda uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamenteanche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444cod. p roc . p en ..
6. Il Tribunale, nell'applicare la pena concordata fra le parti in ordine al reato su indicato, ha disposto la sanzione amministrativa della revoca della patentein luogo che la sanzione della sospensione della patente, prevista per il reatocontestato. 7.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata , limitatamente alla applicazionedella sanzione amministrativa della revoca della patente , con rinvio affinchéil giudice indichi, nel l’esercizio del suo potere di screzionale, il periodo di sospensione della patente n ella cornice edittale su indicata e dia conto delle ragionidella scelta . P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvi o al Tribunale di Castrovillari,diversa persona fi