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Sentenza — n. 35426/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against non-prosecution, ruling theft of public utility energy constitutes aggravated theft.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Taranto Tribunal's decision dismissing the prosecution against Domenico Carrozzo and Giovanna Perillo for theft. The lower court had excluded the aggravated circumstance of stealing energy destined for public service, focusing instead on the method of tampering with the meter. The Court held that the aggravating factor depends on the nature of the stolen good as a public utility resource, not the specific act of meter tampering, thereby reinstating the case for trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.: The aggravated circumstance of theft applies to goods destined for public service regardless of whether the offense involved unauthorized connection or meter tampering, as the ratio lies in the final destination of the energy to the general public.

Parole chiave

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aggravated theft public utility service energy theft meter tampering prosecution dismissal Cassation annulment public service destination pubblica utilità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Il Tribunale di Taranto con sentenza del 12/03/2025 dichiarava non doversi procedere nei confronti di Domenico Carrozzo e di Giovanna Perillo per difetto della condizìone di procedibilità, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013
è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep.
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023
257773 - 01); l'aggravante, dunque, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv.
Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023
Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto nel procedimento a carico di: Carrozzo Domenico nato a Manduría il 04/08/1975 Perillo Giovanna, nata a Manduria il 04/03/1979 avverso la sentenza del Tribunale dì Taranto del 12/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. Enzo Tarantino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Taranto con sentenza del 12/03/2025 dichiarava non doversi procedere nei confronti di Domenico Carrozzo e di Giovanna Perillo per difetto della condizìone di procedibilità, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. Ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'esclusione della contestata circostanza aggravante sia errata; che, invero, avendo gli imputati agito su un bene, quale l'energia elettrica, certamente destinato a pubblico servizio e/o di pubblica utilità, non rilevano le modalità con cui è avvenuto l'impossessamento; che, dunque, non conta la manomissione del contatore, quanto piuttosto la circostanza che il bene sottratto al legittimo proprietario sia il bene energia elettrica, destinato a pubblico servizio o di pubblica utilità; che, del resto, la manomissione del contatore non muta la natura del bene oggetto di appropriazione, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, quanto la sua destinazione finale a pubblico servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Va innanzitutto premesso che il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che qui non ricorre, è sottratto al regime di perseguibilìtà a querela introdotto con cosiddetta riforma Cartabia. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorra l'aggravante in discorso, contestata mediante il richiamo all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto la condotta addebitata agli odierni ricorrenti si è concretizzata nella manomissione del contatore dell'energia elettrica destinata a servizio pubblico.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui si intende dare continuità, ha già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 - 01); l'aggravante, dunque, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01;

Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, Valenti, n.m.), essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024, Chiola, n.m.).In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene "energia", così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell'ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore.

2. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per la celebrazione del giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso in