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Sentenza — n. 35207/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35207/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35207/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Masciopinto Domenico nato a Bariil 03/05/1979 altra parte: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette leconclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35207/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa dell’interessato, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all’arresto del medesimo. Invero, la Corte territoriale accenna genericamente alla “ mole di frequentazioni di pregiudicati(emergenti dalla richiesta cautelare)” che avrebbe giustificato l’emissione dell’ordinanza restrittiva. Secondo tale prospettiva, al momento dell’applicazione della misura cautelare “era ragionevolmente certo” il coinvolgimento del Masciopintonel reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. e la sussistenza delle relative condizioni generali di applicabilità della misura.

Parole chiave

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ripristino dell'effetto sospensivo assistenza riabilitativa riabilitazione ripristino dello statuto di rifugiato differimento dell'esecuzione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostat iva, gravemente colposa, sinergica all’emissione della misura, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
Secondo tale prospettiva, al momento dell’applicazione della misura cautelare “era ragionevolmente certo” il coinvolgimento del Masciopintonel reato associativo ex art. 416-bis cod. pen.
art. 273 cod. proc. pen
In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano della valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Masciopinto Domenico nato a Bariil 03/05/1979 altra parte: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette leconclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Domenico Masciopinto ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa , da l qual e è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata fondato il rigetto dell’istanza sulle ritenute frequentazioni del ricorrente con soggetti pregiudicati ed associati mafiosi, senza alcuna doverosa ed indispensabile specificazionein ordine alla natura di tali frequentazioni ed alle ragioni per le quali i rapporti con tali soggetti potessero essere interpretati quali indizio di reità o di correità a carico del ricorrente ai fini della emissione della misura cautelare. L’ordinanza non ha accertato il rapporto causale, eziologico tra tali asserite condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale.

3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 4.Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizz o per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa" , sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico , tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertàpersonale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudicedella riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione inbase a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione,quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella lo ro ontologica esistenza, ma anchenel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi comeelemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiustadetenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative aldiritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate(in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr.

Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 -dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa dell’interessato, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all’arresto del medesimo. Invero, la Corte territoriale accenna genericamente alla “ mole di frequentazioni di pregiudicati(emergenti dalla richiesta cautelare)” che avrebbe giustificato l’emissione dell’ordinanza restrittiva. Secondo tale prospettiva, al momento dell’applicazione della misura cautelare “era ragionevolmente certo” il coinvolgimento del Masciopintonel reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. e la sussistenza delle relative condizioni generali di applicabilità della misura.

In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano della valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostat iva, gravemente colposa, sinergica all’emissione della misura, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata è sorretta da mere affermazioni di stile che non specificano natura e modalità delle asserite “frequentazioni”, esoprattutto in ch e termini tali frequentazioni abbiano indotto il giudice della cautela ad emettere la misura cautelare nei confronti del Masciopinto.

In tale prospettiva, peraltro, neanche vengono analizzate le argomentazioni della sentenza assolutoria, anche solo per verificare se quelle frequentazioni fossero state effettivamente confermate in sede di cognizione.

4. Va qui ribadito che, in base all'art. 314 cod. proc. pen., è ostativo alla riparazione ilcomportamento che, per dolo o colpa grave , abbia dato o concors o a dare causa alla custodiacautelare subita, per cui, evidentemente, non tutte le “frequentazioni”sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che sono da porre in relazione quanto meno di concausalitàcon il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486 –01). Invero, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto). (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Pg, Rv. 282565 -01) Tale principio discende dall’ineliminabile collegamento causale che, ai fini della esclusione dell’indennizzo, deve sussistere fra la condotta (cd. ostativa) dell’istante e l’emissione della misura custodiale.

In assenza di tale incidenza causale (o concausale) , la condotta del richiedente non può mai dirsi ostativa all’indennizzo, venendo a mancare l’unico requisito che si frapponea quella che è altrimenti una detenzione “ingiusta”, in conseguenza de ll’esito assolutorio del giudiziodi cognizione sul titolo di reato per il quale era stata emessa la misura ovvero di un periodo di custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 -01).

5. Nel caso in disamina, come già detto, la Corte della riparazione non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni indicateavrebbero avuto incidenza causale nel determinare la detenzione; né ha verificato se tali frequentazioni fossero state confermate, ese sì in che termini, all’esito del giudizio di merito. La motivazione dell'ordinanza impugnata, in definitiva, si palesa carente e giuridicamente viziata, nella misura in cui omette di individuare una specifica condotta ostativacausalmente rilevante, limitandosi a porre a fondamento della propria decisione generici elementi indiziarivenuti meno a seguito della sentenza assolutoria.

6. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti