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Sentenza — n. 35027/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating a rejected plea for sentence reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35027/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Sergio Palmas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Palmas argued that a previous cassation decision incorrectly rejected his request for a sentence reduction, claiming a factual error regarding the proposed penalty terms. The court ruled that the appeal was generic and merely sought to re-litigate a matter already decided, violating the principle of finality.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal under Art. 625-bis is inadmissible when the applicant attempts to re-evaluate a decision already made by the Court of Cassation, as this remedy is strictly limited to correcting specific perceptual errors in internal documents, not to challenging the substantive merits of a final judgment.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility perceptual error standard finality of judgment sentence reduction plea reiteration of rejected grounds commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
221280-01, hanno stabilito, dopo avere riconosciuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 110 cod. pen
del locale Tribunale del 25 gennaio 2022 con cui Palmas Sergio era stato condannato alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa in ordine a due ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
Nella specie, in particolare, è stata ritenuta infondata - tra le altre - una doglianza con cui il ricorrente aveva dedotto inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
In ogni modo, a prescindere dalla decisività dell'indicato aspetto, deve essere ribadito come la norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 391-bis cod. proc. civ
è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391-bis cod. proc. civ., che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01
Una simile impostazione è stata, tra l'altro, condivisa dalle Sezioni Unite, che nella sentenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, hanno stabilito, dopo avere riconosciuto che l'art.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMAS SERGIO nato a CAGLIARI il 16/10/1964 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG FABIO PICUTI. • ,.,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 dicembre 2023 la Corte di appello di Cagliari - per quanto di specifico interesse in questa sede - aveva confermato la decisione del G.U.P. del locale Tribunale del 25 gennaio 2022 con cui Palmas Sergio era stato condannato alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa in ordine a due ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Con successiva sentenza del 9 aprile 2025 la Terza Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la suddetta sentenza nei confronti di Palmas Sergio, limitatamente al punto concernente la confisca, nel resto rigettando il ricorso da lui proposto.

Nella specie, in particolare, è stata ritenuta infondata - tra le altre - una doglianza con cui il ricorrente aveva dedotto inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione per il fatto che, nel giudizio di appello, la Corte territoriale aveva ritenuto incongrua, e perciò rigettato, una proposta di concordato in appello avente ad oggetto una pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, laddove, invece, la proposta formulata dalle parti prevedeva l'applicazione di una pena pari ad anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

La Terza Sezione ha, in particolare, ritenuto infondata l'indicata censura osservando come, pur effettivamente ravvisandosi un errore nell'entità della pena finale indicata, il rigetto della richiesta di concordato fosse stato pronunciato dalla Corte di merito non in ragione dell'entità della pena da applicarsi, ma sul fatto che le parti avevano proposto di escludere l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 contrariamente a quanto ritenuto congruo da parte della stessa Corte territoriale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione Palmas Sergio, a mezzo dei suoi difensori, che, dopo avere esposto la vicenda processuale e le ragioni di rigetto del motivo di doglianza concernente il mancato accoglimento della proposta di concordato in appello, ha invocato un intervento urgente da parte di questa Corte affinché la decisione di rigetto pronunciata dalla Terza Sezione venga tempestivamente revocata, altrimenti determinandosi la definitività e l'esecuzione della pena inflitta nei suoi confronti.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Il Collegio rileva, in primo luogo, come il ricorso straordinario per cassazione proposto da Palmas Sergio sia del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività dell'indicato aspetto, deve essere ribadito come la norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. preveda l'esperibilità del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione sia per errore materiale che per errore di fatto, riconducendo, pertanto, sotto un unico istituto situazioni profondamente differenti per la natura del rimedio messo a disposizione, per il tipo di vizio che legittima la proposizione del ricorso, nonché per le conseguenze che discendono dall'eliminazione dell'errore, sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Può ben affermarsi, quindi, che il legislatore ha impropriamente accomunato, nella nuova figura, realtà processuali eterogenee e che la configurazione del nuovo istituto come mezzo di impugnazione extra ordinem è appropriata solo con riferimento all'errore di fatto, e non già anche per quello materiale. Le due ipotesi di errore vengono individuate, rispettivamente: nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (errore materiale); in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (errore di fatto).

Sono, pertanto, estranei all'area dell'errore di fatto - e come tali inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (così, espressamente, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). In altri termini, l'errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce in modo diretto al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra, perciò influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa.

L'errore di fatto, cioè, ha il carattere della decisività, in quanto determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte. Sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Tali caratteri distintivi contribuiscono a fare coincidere l'errore previsto dall'ad. 625-bis cod. proc. pen. con l'errore di fatto revocatorio di cui all'ad. 391-bis cod. proc. civ., che, attraverso il rinvio all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ne delimita con precisione l'ambito, chiarendo che ricorre l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita".

Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'ad. 625-bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e che ad esso è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione agli atti del processo, nel senso che non consiste in un errore di giudizio vedente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (così, tra le tante: Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646-01). In questa prospettiva interpretativa si è mossa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha assunto quale parametro di riferimento la nozione di errore di fatto posta dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui, nel corso dei lavori preparatori relativi all'approvazione del testo dell'ad. 625-bis cod. proc. pen., era stato fatto esplicito richiamo attraverso un emendamento poi ritirato.

È stato, infatti, chiarito che il modello dell'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è del tutto affine all'errore revocatorio di cui all'ad. 391-bis cod. proc. civ., ed è riconoscibile dalla circostanza che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o che è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'ad. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr., in questi termini, Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Schiavone, Rv. 220181-01).

Una simile impostazione è stata, tra l'altro, condivisa dalle Sezioni Unite, che nella sentenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, hanno stabilito, dopo avere riconosciuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391-bis cod. proc. civ., che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

4. Orbene, chiariti in tal maniera i parametri esegetici alla stregua dei quali valutare l'errore di fatto di rilievo ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., risulta, in tutta evidenza, come nel caso di specie non sia dato ravvisare la ricorrenza di tale errore e come, conseguentemente, siano da qualificare le doglianze espresse dal ricorrente in termini di manifesta infondatezza. Nel ricorso straordinario proposto dal Palmas, infatti, è stata ritenuta la sussistenza di un presunto errore fattuale presente nella sentenza impugnata riguardante uno specifico aspetto - e cioè la circostanza che la Corte di appello avesse rigettato, in quanto ritenuta incongrua, una proposta di concordato in appello avente ad oggetto una pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, laddove, invece, la proposta formulata dalle parti prevedeva l'applicazione di una pena pari ad anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa - invece diffusamente vagliato nell'ambito di una pronuncia connotata da una motivazione ampia ed esaustiva, congruamente esplicativa delle ragioni sottese all'assunta decisione.

Con il proposto ricorso, allora, il Palmas ha, nella sostanza, inteso reiterare la proposizione di un motivo di doglianza già adeguatamente vagliato da questa Corte di Cassazione, mirando a ridiscutere il merito della decisione assunta, di fatto postulando una non accoglibile interpretazione dell'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen. quale strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche. Ciò non può che condurre, anche sotto tale profilo, a una declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, non potendo questa Corte di legittimità spostare l'asse della propria cognizione - come di fatto, invece, auspicato da parte dell'istante - finendo per essere non più chiamata a provvedere alla rimozione di errori percettivi di immediata evidenza incidenti sul percorso decisionale, ma a rivisitare integralmente la re-giudicanda, in un'ottica di rimozione del giudicato.

5. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.