Cassation Court annuls sentence for drunk driving due to incorrect penalty reduction from one-third to one-half under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the penalty quantification for a drunk driving conviction. The appellant argued the judge incorrectly applied a one-third reduction instead of the mandatory one-half reduction required by the amended Code of Criminal Procedure. The Court agreed, ruling that the error was legal and not discretionary, allowing it to directly recalculate the fine and imprisonment term without remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442, comma 2 cod. proc. pen.; In cases of contravention, the penalty must be reduced by half, not one-third; an error in applying this statutory reduction mandates annulment and direct recalculation by the Court of Cassation.
Parole chiave
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Migliorati Andrea nato a MORTARA il 12/06/1979 avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di Vercelli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella; Lette le conclusioni scritte per l’udienza camerale non partecipata, non essendo stata richiesta la trattazione orale, del Sostituto Procuratore gen. F erdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminarsiin mesi tre di arresto ed euro 1250 di ammenda, e dell ’ Avv. Roberta Formica per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto l’odierno ricorrente Andrea Migliorati responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2-bis lett.
c) e 2-sexies, cod. strada per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l e, segnatamente, pari a 2,20 g/l alla prima prova e pari a 1,79 g/l alla seconda prova), con l’aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno e di essersi reso responsabile di un incidente stradale autonomo. L’imputato, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è stato condannato, operata la riduzione per il rito,alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1666 di ammenda. Il Tribunale ha disposto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2, detratto il presofferto, sostituendo la pena detentiva nella detenzione domiciliare sostitutiva per mesi quattro presso l’abitazione imponendo prescrizioni.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Migliorati affidato ad unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 442 co. 2 cod. proc. pen. e in specie l’errata quantificazione della pena. Si rileva, in particolare, che all’esito del giudizio abbreviato il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.666 di ammenda, sostituita nella detenzione domiciliare. Ci si duole che il decidente, pur trattandosi di una contravvenzione, abbia erroneamente applicato la riduzione di un terzo anziché della metà della pena che avrebbe essere quantificata in mesi tre di arresto ed euro 1.250 di ammenda ossia la metà della pena computata dal giudicante prima di procedere alla riduzione per il rito. Chiede, pertanto, annullarsi sul punto la sentenza impugnata.
3. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il motiv o sopra illustrat o è f ondat o .
2. Ed invero, anorma dell'art. 442, comma 2 , cod. proc. pen., come novellato dalla L. n. 103 del 2017, applicabile ratione temporisal caso che ci occupa, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze,è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina. Ebbene, come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata, il giudice piemontese ha determinato la pena base in mesi sei di arresto ed euro 1800 di ammenda, l’ha aumentataper la sussistenza dell ’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada a mesi sei di arresto ed euro 2500 di ammenda, e poi l’ha ridotta per il rito -erroneamente computando la diminuzione in un terzo, com’era nella previgente disciplina-a mesi quattro di arresto ed euro 1666 di ammenda. stata irrogata, dunque, una pena illegittima, avverso la quale è stato fondatamente proposto ricorso per cassazione ( cfr. S ez. U, n. 47182 del 31/03/2022,Rv. 283818 – 01 ) .
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla quantificazione della pena. L’annullamento può essere senza invio in quanto, essendo caduto l’errore del suuna diminuzione che è prevista in misura f issa e, dunque, non sussistendo in relazione alla stessa alcun profilo di discrezionalità, ma derivando direttamente dall'applicazione dei nuovi criteri legali collegati alla scelta del rito in considerazione della quantificazione già effettuata dal giudice di merito, la pena può essere rideterminata da questa Corte di legittimitàai sensi dell’art. 620 lett.
l) cod. proc. pen. in mesi tredi arresto ed euro 1250 di ammenda, confermandosi la statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva in quella della detenzione domiciliareper mesi tre. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina in mesi tre di arresto ed euro milleduecentocinquanta di ammenda. Conferma la statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva in quella delladetenzione domiciliare, che ridetermina in mesi tre. Così decis