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Sentenza — n. 34691/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls acquittal due to incorrect application of aggravated traffic offense prescription period doubling rule.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34691/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the Velletri Court's decision to dismiss charges against Pucci Rosa Angela based on expired prescription. The Court found the trial judge erred by applying a seven-year limit instead of the doubled fourteen-year period mandated for aggravated traffic-related homicide. Consequently, the Court annulled the acquittal and remanded the case for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 6 cod. pen.; Art. 589, secondo comma cod. pen.: When the crime of aggravated negligent homicide involves a violation of road traffic rules committed after the relevant legislative amendments, the prescription period is doubled, preventing the application of the standard seven-year term.

Parole chiave

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aggravated negligent homicide road traffic violation prescription period doubling statutory amendment effect acquittal annulment criminal procedure remand aggravamento della pena tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 6 cod. pen.
pen., cadendo in un evidente violazione dell'art. 157 cod.
Art. 589, secondo comma cod. pen.
e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi.
legge n. 251 del 2005
come introdotto dalla legge n. 251 del 2005.
art. 129 cod. proc. pen
strada e che il giudice ha proceduto direttamente alla declaratoria di estinzione del reato, su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., cadendo in un evidente violazione dell'art.
art. 157 cod. pen
pen., cadendo in un evidente violazione dell'art. 157 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488
(Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: PUCCI ROSA ANGELA nato a FRASCATI il 18/12/1968 avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito ii difensore SI da atto che preliminarmente il difensore ha presentato richiesta di trattazione orale del procedimento e che la cancelleria ha inoltrato l'avviso previsto dall'art 611 c.1 cpp, ragione per cui la successiva rinuncia alla trattazione orale è irrilevante trattandosi di richie3ta irrevocabile a norma del combinato disposto del c.1 bis e 1 ter dell'art 611 cpp. Si procede quindi alla trattazione orale dandosi atto che nessuno è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il brocuratore generale presso la Corte di appello di Roma ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 28/01/2025, con cui veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pucci Rosa Angela per intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo aggravato.

2. Con un unico motivo di ricorso il P.G. della caphtale lamenta la violazione di legge penale perché il Tribunale ha erroneamente concluso il procedimento penale a carico di Pucci Rosa Angela dichiarando la prescrizione del reato,considerando scaduto il termine di prescrizione settennale ove invece il termine è raddoppiato ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen. come introdotto dalla legge n. 251 del 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita l'accoglimento.

2. Il Collegio osserva che si procede per il reato di omicidio colposo commesso il 30/07/2015 in Frascati, con violazione dell'art. 191 cod. strada e che il giudice ha proceduto direttamente alla declaratoria di estinzione del reato, su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., cadendo in un evidente violazione dell'art. 157 cod. pen.

3. Invero, è indubbio che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, di cui è accusata l'imputata, verificatosi nel 2015, quindi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi. (Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488 - 01). Pertanto non è decorso ancora il termine prescrizionale.

4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 14 maggio 2