Italian Court dismisses appeal on bail measures due to lack of cassation power to re-evaluate factual risk assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that it lacks the authority to re-evaluate the factual risk assessments made by lower courts regarding bail measures. The defense argued that the passage of time and the nature of prior proceedings should have attenuated the need for restrictive measures, but the court found no manifest illogicality in the lower tribunal's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation cannot substitute its own judgment on the proportionality of preventive measures based on factual comparisons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate preventive measures or factual risk assessments, as these fall within the exclusive and unreviewable domain of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESSAHILI IMAD EDDINE nato il 10/03/1998 avverso l'ordinanza del 24/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello, proposto.ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Essahili Imad Eddine, avversol'ordinanza del 6 febbraio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura in atto con quella del divieto di dimora nella provincia di Varese o, in subordine, degli arresti domiciliari presso l'abitazione di altra persona, a salvaguardia delle esigenze cautelari già prospettate in sede di applicazione della misura.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del prevenuto che, con un unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. La difesa osserva come le esigenze cautelari possano ritenersi attenuate in ragione della risalenza nel tempo dei fatti contestati; evidenzia altresì come questi fatti siano precedenti ad altri per i quali la misura intramuraria, inizialmente applicata, era stata sostituita con una misura di tipo non custodiale poi cessata con l'irrevocabilità della sentenza.
In tal senso, la difesa sostiene che debba essere valorizzato anche il rilevante periodo di pre-sofferto. Sarebbe illogica l'affermazione del Tribunale di Milano secondo cui vi sarebbe "macroscopica diversità" tra i fatti già giudicati e quelli di cui al presente procedimento, nonché le osservazioni per cui i fatti per cui si procede risulterebbero "indicativi di un profilo di pericolosità assolutamente non comparabile rispetto a quanto precedentemente emerso". Sostiene la difesa che non vi sia distinzione né differente gravità tra i fatti di cui ai due procedimenti.
Sarebbe altrettanto manifestamente illogico il rilievo del Tribunale sulla mancata documentazione di attività lavorativa svolta in Spagna; parimenti si dica anche quanto al pericolo di fuga. In sostanza, la misura cautelare non sarebbe proporzionata alle attuali esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso, della condotta successiva al reato e della pena irrogata, stante anche la disponibilità di un domicilio idoneo alla fruizione degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Delimitato nei predetti termini l'ambito di scrutinio del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che l'hanno determinata. Il Tribunale ha invero osservato che il riferimento, operato dal ricorrente anche in questa sede, alla vicenda cautelare relativa al procedimento celebrato dinanzi al Gip di Varese e conclusosi con la sentenza emessa il 20 luglio 2022 - in relazione al quale il Tribunale ha fatto peraltro presente che non è stato prodotto alcun atto a sostegno delle deduzioni difensive - appare inconferente sotto il dedotto profilo dell'attenuazione delle esigenze cautelari «per la macroscopica diversità dei fatti...».
Nel denunciare come illogiche questa affermazione e le osservazioni secondo cui i fatti per cui si procede risulterebbero «indicativi di un profilo di pericolosità assolutamente non comparabile rispetto a quanto precedentemente emerso», la difesa invoca, da parte di questa Corte, una valutazione comparativa dei fatti di cui ai due procedimenti, evidentemente non consentita in sede di legittimità. Involgenti inammissibili valutazioni in punto di fatto sono poi le argomentazioni difensive in tema dei ravvisati pericoli di reiterazione e di fuga, rispetto ai quali il Tribunale di Milano ha osservato, con motivazione non manifestamente illogica, che essi non possono ritenersi elisi o significativamente attenuati in ragione del mero lasso temporale decorso dal momento di applicazione della misura o dal momento di commissione dei reati, «anche tenuto conto del fatto che l'appellante non solo non ha provato ma non ha neanche dedotto di essersi dato, nelle more, ad un'attività lecita mentre si trovava all'estero... o di aver intrapreso durante il periodo di detenzione dei seri tentativi di reinserimento sociale...».
Il Tribunale ha infine ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari in ragione del rischio che l'imputato possa allontanarsi dal luogo degli arresti e lasciare il territorio nazionale, giovandosi della fitta rete di legami personali anche con soggetti dimoranti all'estero, tenuto altresì conto del fatto che l'Essahili e i suoi correi contavano di restare in Italia per un periodo ridotto per porre in essere l'intensa attività di spaccio emersa e poi tornare nei propri paesi d'origine.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il