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Sentenza — n. 33948/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded legal arguments and lack of factual basis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33948/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance drug trafficking conviction inadmissible due to manifest lack of legal and factual grounds. The appellant argued that the court erred in presuming the drugs were for sale rather than personal use and that the sentence was excessive given his efforts at rehabilitation. The court rejected these claims, noting the defendant's attempt to evade police control, possession of significant cash inconsistent with personal consumption, and a history of repeated serious crimes demonstrating a lack of repentance.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks the necessary legal reasons and factual data to support the requests.

Parole chiave

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drug trafficking conviction manifestly unfounded appeal personal use presumption excessive sentence argument repeated criminal record inadmissible appeal Italian criminal procedure traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente la configurazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 581 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generico, essendo sostanzialmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).2.
artt. 110 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Livorno nei confronti di Nasry Abderrahim per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola tre motivi che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): 2.1.
art. 581 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generico, essendo sostanzialmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).2.
art. 73 d.P.R. 309/90
Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente la configurazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASRY ABDERRAHIM nato il 18/07/1989 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Livorno nei confronti di Nasry Abderrahim per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina per grammi lordi 8,18, confezionati in 9 confezioni, che per le circostanze relative alla persona e all'azione, apparivano destinati alla cessione a terzi.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola tre motivi che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente la configurazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per essersi posto a carico dell'imputato l'onere di fornire prova contraria, quando invece una valutazione globale, che si assume assente, avrebbe portato a concludere che la detenzione della sostanza era destinata all'uso personale; 2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente l'applicazione del minimo edittale. L'eccessività della pena base vanificherebbe, si sostiene, i rilevanti sforzi dell'imputato volti ad una positiva risocializzazione; 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 26 giugno 2025, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. Massimo Manfredini, che insiste per raccoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generico, essendo sostanzialmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente è stata effettuata tenendo conto della complessiva ed unitaria concreta valutazione del fatto, con particolare riguardo alla quantità e alla tipologia della sostanza, al confezionamento della stessa, alle concrete circostanze del caso (alla vista degli operanti, l'imputato ha cercato di evitare il controllo in auto di cui era il conducente ed ha cercato di disfarsi del narcotico).

Il Giudice di appello ha ricordato che l'imputato veniva altresì trovato in possesso di una significativa somma di denarolpari a 320 euro, in svariate banconote di medio e piccolo taglio, apparendo pertanto del tutto smentito che si fosse comprato per finalità di consumo personale così tanto e dispendioso narcotico, lui che all'epoca del fatto risultava disoccupato e privo di ligiwdr- -w font0- di reddito. Si tratta, all'evidenza, di motivazione congrua, non manifesta illogica e corretta in diritto e, quindi, immune da censure. Il secondo motivo sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato.

Si legge, nella sentenza impugnata, che, pur nell'ambito della qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non si è trattato di fatto di minima gravità e che, comunque, la pena base, pur superiore al minimo edittale (per le modalità e l'oggetto della condotta), non è neppure prossima alla media tra minimo e massimo edittale, il ',13` che esonera, per costante giurisprudenza ( cfr., ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv. 256464), da più approfonditi oneri motivazionali.

Anche rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo di ricorso, la Corte di merito ha offerto compiuta motivazione laddove ha ricordato che, a carico dell'imputato, figurano plurime condanne per gravi reati commessi in un arco di tempo prolungato; che l'imputato è stabilmente radicato nella reiterata commissione di reati, per cui la violazione di cui si tratta non può minimamente qualificarsi come episodica od occasionale; che ha fornito nel tempo differenti alias, dimostrando così la pervicace volontà di cercare di sottrarsi alle proprie responsabilità; che non è emerso alcuni elemento di positiva valutazione; che non ha posto in essere alcuna condotta né collaborativa con la p.g. intervenuta per il controllo, né resipiscente e riparativa, neppure parziale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio