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Sentenza — n. 33883/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33883/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Franzone Nunzio Emiliano nato a Patti il 11/02/1981 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreFrancesca Costantini,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato Germanà Bozza Giuseppe del foro di Messina,in difesa dell’imputato,il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 33883/2025 — snpen · Corte di Cassazione: i) vizio di motivazione in relazione all’incremento dovuto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna, determinandolo in complessivi mesi 30 di reclusione, nonostante il primo giudice l’avesse determinato in complessivi mesi 20; ii) vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Parole chiave

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riduzione della pena remissione della pena adeguamento della pena sentenza penale sospensione di pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
art. 73 d.P.R. 309/90
309/90 e di quelli di cui ai capi 13), 16), 23), 29) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Franzone Nunzio Emiliano nato a Patti il 11/02/1981 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreFrancesca Costantini,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato Germanà Bozza Giuseppe del foro di Messina,in difesa dell’imputato,il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 7.2.2025, la Corte di appello di Messina , per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza di primo grado -emessa in sede di rito abbreviato- ha rideterminato la pena nei confronti di Nunzio Emiliano Franzone in anni otto e mesi otto di reclusione, previa derubricazione del fatto di cui al capo 41) ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90 e di quelli di cui ai capi 13), 16), 23), 29) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza propone ricors o per cassazione i l difensor e del Franzone, lamentando, in sintesi:

i) vizio di motivazione in relazione all’incremento dovuto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna, determinandolo in complessivi mesi 30 di reclusione, nonostante il primo giudice l’avesse determinato in complessivi mesi 20; ii) vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

2. La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria là dove, da una parte, afferma di voler ridurre gli incrementi dovuti al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna, in ragione del riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 per alcune fattispecie ascritte al prevenuto ed in considerazione della opportunità di ridurre il complessivo rigore della sanzione penale; dall’altra, determina tali incrementi in misura complessivamente maggiore rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado.

Difatti, il Tribunale aveva considerato un aumento complessivo per la continuazione pari a mesi 20 di reclusione, mentre la Corte distrettuale lo ha determinato in complessivi mesi 30 di reclusione. Una simile determinazione complessiva dell’entità dell’aumento per la continuazione non trova alcuna ragione nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, che anzi si contraddice nel momento in cui premette di volerlo determinare in misura ridotta rispetto a quanto valutato dal primo giudice, facendo poi l’esatto contrario.

3. Il secondo motivo è inammissibile 4. I giudicanti hanno motivatamente spiegato le ragioni connesse al diniego delle circostanze attenuanti generiche , che attengono al la piena disponibilità e operatività spiegata dal prevenuto a vantaggio della consorteria criminale, nonché alla estrema vicinanza del medesimo al capo della congrega, Siragusano Michele, il quale riponeva assoluta fiducia nei confronti del Franzone nello svolgimento delle illecite attività. Si tratta di valutazione scevra da violazioni di legge o da profili di arbitrarietào manifesta illogicità della motivazione, come tale insindacabile nella presente sede dilegittimità.

5. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’entità degli aumenti per la continuazione, punto che dovrà essere rivalutato dal giudice del rinvio individuato in dispositivo. Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’entitàdegli aumenti per la continuazione con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 18 sett