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Sentenza — n. 32917/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic court for omitting mandatory license suspension due to drunk driving causing an accident.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a traffic court sentence, arguing the mandatory license suspension was omitted. The court found the lower judge erred by failing to revoke the license, which is required when drunk driving causes an accident, regardless of mitigating circumstances. Consequently, the court annulled the decision only regarding the suspended license and remanded the case to determine the specific duration.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 2 cod. strada; Art. 186 comma 2 bis cod. strada: The court established that the mandatory license revocation for drunk driving causing an accident applies objectively and cannot be mitigated by generic mitigating circumstances, but the appeal must be limited to the specific complaint of omitted suspension rather than revocation.

Parole chiave

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drunk driving license revocation traffic accident mitigating circumstances omitted sanction remand for sentencing patteggiamento appeal guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186 comma 2 cod. strada
689/81 in 592 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la Fratellanza Militare di Firenze nei modi e termini di legge in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186, c o mmi 2 lett.
Art. 186 comma 2 bis cod. strada
689/81 in 592 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la Fratellanza Militare di Firenze nei modi e termini di legge in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186, c o mmi 2 lett.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 56 bis l. 689/81
, la pena di mesi nove e giorni dieci di arresto ed euro 4000di ammenda, convertita ex art. 56 bisl.
Art. 606 cod. proc. pen.
Giova premettere che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie(Sez.
art. 611 c.p
Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.
art. 611 cod. proc. pen
e il difensore hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Giova premettere che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano
Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pazar
Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn
Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015, Luongo
Sez. 4, n. 17679 del 20/03/2014, Lanzo
262446 ; Sez. 4, n. 17679 del 20/03/2014, Lanzo, Rv.
Sez. 1, n. 14432/2007
Sez. 1, n. 29709/2007
14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; S ez.
Sez. 1, n. 13691/2008
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di: Di Costanzo Salvatore nato adAVERSA il 03/08/1965 avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella; Lettele conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PM in persona del Sostituto Proc . gen. RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto annullar si la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al tribunale di Firenze per la sua determinazione.

Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. dell’Avv. CRISTINA CONTI nell’interessedi Di Costanzo Salvatore, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.G., con la conferma della sentenza impugnata in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida è già stata di fatto eseguita i n via cautelativa dal Prefetto; in via via subordinatasi chiede l'annullamento con il rinvio al giudice competente per disporla in misurainferiore a quella già eseguita o comunque non superiore.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale di F irenze, in composizione monocratica , c on la sentenza impugnata, ha applicato a Salvatore Di Costanzoex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , la pena di mesi nove e giorni dieci di arresto ed euro 4000di ammenda, convertita ex art. 56 bisl. 689/81 in 592 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la Fratellanza Militare di Firenze nei modi e termini di legge in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186, c o mmi 2 lett.

c) e 2 bis e 2 sexies , d . l gs . 30.4.1992n. 285 perché si poneva alla guida dell’autovettura targata FT354RV n evidentestato di eb brezza , con un tasso alcolemico, accertato sup eriore a 1.5 g/ l (esattamente pari a1,97 g/l al primo controllo e 2, 11 g/l al secondo ). Con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell’avere commesso il fatto dopo le ore 2 2 e prima delle ore 7 del mattino successivo . In Firenze il 10 settembre 2022. Il giudice del patteggiamento non ha disposto alcuna sanzione amministrativa accessoria.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, deducendo violazione dell’art. 186 comma 2, cod. strada, in relazione alla omessa sospensione della patente di guida. La sentenza impugnata – ci si duole - avrebbe dovuto disporre la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni, come previsto dalla norma violata. Chiede, pertanto,l’ annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione di legge. 3.Il P.G. e il difensore hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

2. Giova premettere che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie(Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani , Rv. 279349 - 01). Costituisce, inoltre, ius receptumche con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l'elusione del principio del "ne bis in idem" e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento» (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688 -01).

3. Ed invero, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida dell'imputato, in quanto, aisensi dell'art. 186 comma 2 bis cod. stradala revoca va disposta qualora in conducente, in stato di ebbrezza con tasso superiore ad 1,5 g/l, provochi un incidente stradale (ed il fatto per cui si procede è successivo al 29/7/2010, data della modifica legislativa). Questa Corte di legittimità ha, condivisibilmenteribadito, in più occasioni, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (così, ex multis , Sez. 4 , n. 8491 del 03/03/2022, Pazar, Rv. 282794 – 01 ; con f.

Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016 , Conn, Rv. 267318 – 01 ; S ez. 4, n. 7821 del 0 6 /0 2 / 2015, Luongo, Rv. 262446 ; Sez. 4, n. 17679 del 20/03/2014, Lanzo, Rv. 259232). Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sempre revocata"), coerente con la ratiodi rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata. Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nel l'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale.

Ne consegue che, ai fini che qui interessano, alcuna rilevanza può essere attribuita alla contestuale concessione di circostanze attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti, non valendo il giudizio di comparazione tra circostanze ad elidere la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'aggravante in argomento (cfr. S e z. 1, n. 14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; S ez. 4, n. 35703 / 2007; S ez. 1 n. 13691/2008).

4. Sussiste, dunque, la lamentata violazione di legge. Tuttavia, avendo il PG ricorrente denunciato con il proprio ricorso non la mancata revoca della patente di guida, ma solo l’omessa sospensionedella stessa, evidentemente non considerando la suvvista specifica previsione di cui all’art. 186 cod. strada relativa all’incidente stradale, non potendo questa Corte andare oltre i limiti del devoluto, l’annullamento della sentenza impugnata può essere operato solo limitatamente all’omessa sospensione della patente di guida. E trattandosi di sanzione non determinata in misura fissa, non potrà che rinviare al giudice del merito per la commisurazione della sua durata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e rinvia, per esame del punto, al Tribunale di Firenze, di