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Sentenza — n. 32248/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32248/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Francesco D’Alterio avverso la sentenza emessa il 28/02/2023 dal Tribunale di Cassino e con la quale il suddetto imputato era stato condannato, per il reato previsto dall’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, alla pena di mesi sette di arresto. La Corte territoriale ha osservato che, essendo la sentenza stata emessa con contestuale motivazione e tenendo conto dell’aumento di quindici giorni previsto dall’art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen. (essendo l’imputato stato giudicato in assenza), i termini per la proposizione dell’appello andavano a scadere il 30/03/2023, con conseguente tardività dell’impugnazione, in quanto proposta alla sola data del 05/04/2023.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32248/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Francesco D’Alterio, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ovvero l’erronea applicazione dell’art.108 cod.proc.pen. e dell’art.24 Cost.. Ha dedotto che, essendo il nuovo difensore dell’imputato stato nominato alla data del 18/12/2024 e in presenza di espressa richiesta formulata ai sensi dell’art.108 cod.proc.pen., la Corte territoriale non si era neanche pronunciata sulla relativa istanza, non consentendo quindi alla difesa di prendere effettiva cognizione della eventuale causa di inammissibilità alla luce del completo esame degli atti.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale atto tardivo procedimento dilatorio guida nonostante revoca della patente proroga tardiva del termine violazione del principio di celerità
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'alterio Francesco nato a NAPOLI il 12/05/1977 avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari; Lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Francesco D’Alterio avverso la sentenza emessa il 28/02/2023 dal Tribunale di Cassino e con la quale il suddetto imputato era stato condannato, per il reato previsto dall’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, alla pena di mesi sette di arresto. La Corte territoriale ha osservato che, essendo la sentenza stata emessa con contestuale motivazione e tenendo conto dell’aumento di quindici giorni previsto dall’art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen. (essendo l’imputato stato giudicato in assenza), i termini per la proposizione dell’appello andavano a scadere il 30/03/2023, con conseguente tardività dell’impugnazione, in quanto proposta alla sola data del 05/04/2023.

2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Francesco D’Alterio, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ovvero l’erronea applicazione dell’art.108 cod.proc.pen. e dell’art.24 Cost.. Ha dedotto che, essendo il nuovo difensore dell’imputato stato nominato alla data del 18/12/2024 e in presenza di espressa richiesta formulata ai sensi dell’art.108 cod.proc.pen., la Corte territoriale non si era neanche pronunciata sulla relativa istanza, non consentendo quindi alla difesa di prendere effettiva cognizione della eventuale causa di inammissibilità alla luce del completo esame degli atti.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

4. L’unico motivo di ricorso proposto è inammissibile – in base all’art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in rapporto all’art.581, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. –in quanto caratterizzato da aspecificità intrinseca, non contenendo lo stesso alcuna effettiva deduzione dei vizi in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata. Difatti, il motivo medesimo si incentra su un profilo procedurale – ovvero l’omessa concessione, a giudizio già incardinato, del termine a difesa di cui all’art.108 cod.proc.pen. – la cui eventuale fondatezza è del tutto inidonea a riverberarsi sullo specifico profilo posto alla base della pronuncia di inammissibilità e fondato sull’originaria intempestività dell’impugnazione; non avendo neanche il ricorrente chiarito quale concreta facoltà difensiva sarebbe stata impedita per effetto della mancata concessione del termine suddetto.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così