Sentenza — n. 32149/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 30 aprile 2025 – decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 23405 del 14 marzo 2024 (che aveva annullato l’ordinanza del 19 settembre 2023) – il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto dalla RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l., quale terza interessata, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che aveva respinto l'istanza di dissequestro del denaro giacente sul conto intestato alla stessa, e sottoposto a vincolo a fini di confisca. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322-bis cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 238 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32149/2025 — snpen · Corte di Cassazione: e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da ANDREA MONTAGNI - Presidente - Sent. n. sez. 784/2025 LUCIA VIGNALE CC - 10/09/2025 DANIELA DAWAN R.G.N. 18415/2025 MARINA CIRESE DAVIDE LAURO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l. avverso l'ordinanza del 30/04/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32149/2025 Roma, lì, 26/09/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 aprile 2025 – decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 23405 del 14 marzo 2024 (che aveva annullato l’ordinanza del 19 settembre 2023) – il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto dalla RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l., quale terza interessata, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che aveva respinto l'istanza di dissequestro del denaro giacente sul conto intestato alla stessa, e sottoposto a vincolo a fini di confisca. 1.1.
Più in particolare, in data 22 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma emetteva decreto di sequestro preventivo nei confronti di Maurizio Marsili e Pierina Capannini, indagati per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e 3 l. 16 marzo 2006, n. 146. Con riferimento al Marsili, il sequestro è stato disposto ai sensi dell’art. 12- bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, anche per equivalente, sino alla somma di euro 638.021,00 (poi rideterminata nel suo ammontare), importo corrispondente alla imposta evasa, ed è stato eseguito, tra l’altro, su conti correnti intestati alla RE.
AP. Restauri e Appalti s.r.l. Tale ultima società, quindi, quale terza interessata, si è vista respingere la richiesta di dissequestro dal Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento confermato dal Tribunale di Roma in sede di appello cautelare. La Corte di cassazione ha accolto il successivo ricorso, proposto ex art. 325 cod. proc. pen., chiedendo al giudice del rinvio di accertare la disponibilità o meno, da parte dell’indagato, dei beni formalmente intestati all’ente estraneo al reato (pp. 5 e 6 sentenza rescindente). Il Tribunale di Roma, quindi, ha rigettato l’appello, rilevando che i collegamenti tra il Marsili e la RE.AP.
Restauri e Appalti s.r.l., già delineati nel provvedimento di sequestro, hanno trovato conferma in ulteriori elementi emersi nel corso delle investigazioni, tali da dimostrare la effettiva disponibilità del conto corrente da parte dell’indagato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale processuale, avendo i giudici della cautela valorizzato le dichiarazioni del Marsili, in violazione dell’art. 238 cod. proc. pen., poiché contenute in un processo verbale di altro procedimento. In ogni caso, la estraneità della società ricorrente è desumibile sia dalla mancata contestazione di alcuno degli illeciti di cui al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (non avendo comunque tratto dall’illecito alcun utile), sia dalla estraneità rispetto ai fatti del suo amministratore, Fabio Agricola. 2.2.
Con il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestando che il Marsili, amministratore cessato prima della esecuzione del sequestro, abbia avuto la disponibilità dei conti correnti sequestrati, non avendone disposto in alcun modo, men che meno per finalità estranee all’ente, come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Si osserva, infine, che nel provvedimento di sequestro manca del tutto l’ordine di procedere all’apprensione dei beni della RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va subito osservato che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).
3. Allo scrutinio dei motivi di ricorso è utile premettere anche che, con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha demandato al giudice del rinvio il compito di verificare:
a) se il sequestro del conto corrente è stato disposto nel provvedimento genetico senza alcuna indicazione in ordine ai collegamenti tra la società che ne è titolare e l'indagato destinatario della misura;
b) in caso di risposta affermativa, se sono presenti in atti elementi da cui desumere l'effettiva disponibilità, da parte dell'indagato, di tale conto (p. 5). 3.1. Venendo al primo motivo, lamenta il ricorrente che i giudici di merito, quanto alla effettiva disponibilità del conto sequestrato da parte del Marsili (di cui vi è traccia già nel decreto impugnato), hanno valorizzato innanzitutto le dichiarazioni rese da quest’ultimo in altro procedimento, in violazione dell’art. 238 cod. proc. pen. La censura è manifestamente infondata. Costituisce ius receptum il principio secondo cui sono utilizzabili come gravi indizi di colpevolezza, ai fini della valutazione di legittimità delle misure cautelari personali, atti di altri procedimenti, indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate le condizioni stabilite nell'art. 238 cod. proc. pen., non richiamate dall'art. 273 stesso codice (Sez. 1, n. 40997 del 14/10/2008, Caterino, Rv. 241431 – 01).
Ad analoghe conclusioni si è giunti in relazione ai requisiti di cui all’art. 238, comma 2-bis, e 238-bis cod. proc. pen.: si è infatti sostenuto, e va qui ribadito, che i gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 1, n. 23904 del 01/04/2025, D’Apice, non mass.;
Sez. 5, n. 17329 del 26/03/2024, Versace, non mass.; Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404 - 01; Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, dep. 2009, Calabrese, Rv. 242376 – 01; Sez. 1, n. 17269 del 02/03/2001, Giannino, Rv. 218819 – 01). 3.2. La società ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in ragione della estraneità sua e del suo amministratore rispetto ai fatti, per come desumibile dalla mancata contestazione di alcuno degli illeciti di cui al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (p. 12 ricorso).
Il motivo è manifestamente infondato. La norma dispone che in caso di condanna per uno dei reati ivi previsti "è sempre ordinata la confisca" dei beni che ne costituiscono il profitto od il prezzo; quando ciò sia impossibile è ordinata, per un corrispondente valore, la confisca "di beni di cui il reo ha la disponibilità". Ciò che conta ai fini di confisca – e quindi, a monte, del sequestro che ne anticipa gli effetti - è che il reo abbia l’effettiva disponibilità dei beni di cui si invoca l’apprensione: ne deriva che già in fase cautelare è necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta di tali beni all'indagato (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798 - 01;
Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118 - 01). D’altra parte, la società ricorrente si limita ad affermare la propria estraneità rispetto ai fatti penalmente rilevanti (e finanche rispetto agli illeciti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) o il mancato coinvolgimento del proprio amministratore, ma non indica - al di là del dato formale che il Tribunale ha motivatamente ritenuto recessivo - le ragioni per le quali il denaro sequestrato dovrebbe essere invece ricondotto, anche solo in parte, nella sua sfera patrimoniale: ciò in quanto, come detto, il vincolo cade su un bene che si ritiene nella reale disponibilità dell’indagato e, pertanto, non può certo dirsi che appartenga a persona estranea al reato. 3.3.
Con riguardo alla nozione di disponibilità è utile premettere che, per consolidata giurisprudenza, deve intendersi non solamente una relazione di tipo dominicale fra il bene in questione ed il reo, ma anche una relazione di tipo fattuale riconducibile, ove si volessero utilizzare i canoni ermeneutici propri del diritto privato, alla nozione di possesso (Sez. 3, n. 26548 del 21/03/2025, Guercini, non mass.; Sez. 4, n. 40 del 14/12/2023, dep. 2024, Di Nicola, non mass.; Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852 – 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950 - 01).
Inoltre, e con specifico riferimento al sequestro funzionale alla confisca per equivalente del conto corrente di cui l’indagato ha la disponibilità ad operare, alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto sufficiente, per l’apposizione del vincolo reale, la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente e senza limitazioni (Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 - 01; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377 - 02); altre, invece, hanno evidenziato la necessità che accanto a tale disponibilità siano valutati altri elementi di fatto sui quali fondare il giudizio sulla libera utilizzabilità delle somme (Sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022, dep. 2023, Gasparro, Rv. 284548 – 01;
Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021 - 01). Posto che nel caso in esame il Marsili operava a prescindere da qualsivoglia delega (e dunque da qualsiasi negozio da cui far derivare anche un dovere di rendiconto del proprio operato), facendo applicazione di tali criteri il Tribunale ha valorizzato molteplici indicatori fattuali, relativi non soltanto al rapporto di conto corrente, per derivarne, con motivazione in questa sede incensurabile, l’effettiva disponibilità da parte dello stesso, che operava anche attraverso dei prestanome come la figlia Ambra ed il nipote Fabio Agricola.
I giudici hanno infatti evidenziato che il Marsili all’epoca era amministratore della MAR s.r.l., le cui quote erano state poi cedute alla figlia Ambra ed al nipote Fabio Agricola, attraverso la ROA s.r.l., una società di diritto lussemburghese di cui il Marsili si era dichiarato effettivo titolare; con le stesse modalità, anche le quote della RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l. erano state cedute alla figlia Ambra ed al nipote Fabio Agricola (già dipendente di società comunque riferibili al Marsili). La RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l. era risultata intestataria di alcune autovetture di lusso, tra cui una Ferrari, rinvenuta in un immobile nella disponibilità della MAR s.r.l., amministrata appunto da Maurizio Marsili.
L’indagato, hanno evidenziato i giudici, è stato amministratore della RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l. fino ad una data successiva a quella in cui fu emesso il decreto di sequestro, ed è risultato in possesso dei token di accesso ai conti correnti della MAR s.r.l. e della RE.AP. Restauri e Appalti s.r.l., per potervi operare da remoto, per come emerso dall’analisi di alcuni report dallo stesso realizzati e a mano a mano aggiornati. In questo più ampio contesto dimostrativo, in cui sono state ricostruite le relazioni tra il Marsili e le diverse società a lui di fatto riferibili, è stata collocata la disponibilità delle chiavi di accesso ai conti correnti, realmente utilizzati per effettuare, senza averne alcun titolo, una serie di operazioni di cui redigeva finanche dei report.
Non sembra dunque al Collegio che il Tribunale sia incorso nella violazione del principio di diritto pur richiamato nella sentenza rescindente e genericamente evocata in ricorso (p. 15; il riferimento è a Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, Immobil Mec s.r.l., Rv. 283824 – 01). Ciò sia perché in quel caso si discuteva di un sequestro disposto in relazione a reato tributario commesso dal legale rappresentante di un ente (dunque munito di delega ad operare sul conto, diversamente dal Marsili, risultato formalmente estraneo al momento dell’apprensione); sia perché il Tribunale, seppur a livello indiziario, ha indicato le ragioni in forza delle quali deve essere ritenuto che il Marsili disponeva, in maniera autonoma ed incondizionata, delle somme esistenti sul conto sequestrato (come richiesto nella predetta decisione). 3.4.
Anche il terzo ed ultimo motivo è inammissibile. Il motivo, oltre ad essere versato in fatto – nella parte in cui si contestano, nella loro esistenza, alcuni degli indicatori concreti valorizzati dal giudice del rinvio – è aspecifico nella misura in cui, assumendo una connotazione meramente avversativa a fronte delle precise indicazioni del Tribunale (pp. 8 e ss. ordinanza impugnata) ora riassunte, finisce per negare che vi sia prova dell’effettivo utilizzo dei conti correnti sequestrati da parte del Marsili, o per censurare il percorso motivazionale (in contrasto i limiti imposti dall’art. 325 cod. proc. pen.).
Infine, quanto alla mancata indicazione nel decreto – e negli atti di esecuzione - di procedere all’apprensione dei beni formalmente riferibili alla RE. AP. Restauri e Appalti s.r.l., da cui sarebbe derivata l’illegittimità della conseguente attività di polizia giudiziaria (p. 15 ricorso), la doglianza non è stata proposta con il primo ricorso per cassazione, e dunque non è consentita. Ciò è tanto vero ove si consideri che la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio, seppur in via subordinata, di accertare l’esistenza della riferibilità di fatto dei conti al Marsili, per il caso in non vi fossero state indicazioni in tal senso già nel decreto; dubbio al quale, peraltro, il provvedimento impugnato ha offerto risposta positiva (pp. 7 e 8), fermo restando che il decreto di sequestro deve contenere l'individuazione dei soggetti ai quali debbono essere riferibili i beni da sottoporre a vincolo, essendo gli altri profili rimessi alla fase esecutiva.
3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Davide Lauro Andrea Montagni