Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31140/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grave indicatory framework and improper scope of review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the request to review the lower court's decision on bail. The appellant argued she lacked a stable role in the drug trafficking association and that satellite charges were merely conjectural. The Court held that the lower judge was not authorized to examine the gravity of the indicatory framework in this stage and that the appeal failed to meet the strict requirements for admitting such challenges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot examine the gravity of the indicatory framework in bail proceedings, and appeals challenging the factual basis of association membership must be strictly limited to the scope of the lower court's competence.

Parole chiave

Generato dall'IA
bail proceedings association membership indicatory framework cassation inadmissibility drug trafficking traffico aggravato di cocaina inchiesta per reati di droga partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 comma 1 cod. proc. pen.
73, con riguardo all'art. 273, comma 1, cod.proc.pen., per assenza di un grave quadro indiziario in ordine alla sussistenza del reato associativo nonché delle varie ipotesi di vendita e di cessione di sostanza stupefacente del tipo crack di cui ai capi nn.
Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
del locale Tribunale in data 13 febbraio 2025 in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 74 d.p.r.
Art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
crack) con il ruolo di soggetto dedito stabilmente allo spaccio, nonché in ordine a plurime fattispecie del reato di cui all'art. 73 d.p.r.
Art. 416 bis cod. pen.
l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis n.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza dell'i marzo 2025 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Dragotto Vincenza, articolando due motivi di ricorso, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 273 comma 1 cod.proc.pen
con riguardo all'art. 273 comma 1 cod.proc.pen.
art. 274 cod. proc. pen
pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 416 bis cod. pen
E' necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016
Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAGOTTO VINCENZA nato a PALERMO il 16/05/1981 avverso l'ordinanza del 01/03/2025 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'i marzo 2025 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Vincenza Dragotto, sottoposta a custodia cautelare in carcere in esecuzione dell' ordinanza emessa dal G.i.p. del locale Tribunale in data 13 febbraio 2025 in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ovvero alla partecipazione alla associazione operante nel territorio di Carini volta alla cessione ed al commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina anche nella preparazione di sintesi (c.d. crack) con il ruolo di soggetto dedito stabilmente allo spaccio, nonché in ordine a plurime fattispecie del reato di cui all'art. 73 d.p.r. cit.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Dragotto Vincenza, articolando due motivi di ricorso, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.

b) ed e) cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 74, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 nonché in relazione alle varie ipotesi di cui all'art. 73, con riguardo all'art. 273, comma 1, cod.proc.pen., per assenza di un grave quadro indiziario in ordine alla sussistenza del reato associativo nonché delle varie ipotesi di vendita e di cessione di sostanza stupefacente del tipo crack di cui ai capi nn. 4, 5, 9, 10, 11, 14 e 15 della rubrica. Si assume che l'ordinanza impugnata merita censura per difetto di motivazione e di percorso logico- giuridico non indicando quale sia l'effettivo ruolo ricoperto dalla Dragotto e quale sia il contributo dalla stessa apportato alla consorteria criminosa.

Si rileva che la sua intraneità veniva ritenuta solo per un arco temporale di 15 giorni, dal 13 marzo 2022 al 28 marzo 2022, e sulla base di un numero limitato di intercettazioni telefoniche tra altri coindagati, alla presenza della medesima o in cui la stessa sporadicamente interviene, i cui contenuti non denotano alcuno stabile ed organico coinvolgimento della medesima nella preparazione della sostanza né alcun ruolo specifico nella amministrazione o nella tenuta della contabilità. Di rilievo in tal senso é il dato, riconosciuto nella stessa ordinanza, che la ricorrente non rientrava nel novero dei soggetti cui l'associazione corrispondeva settimanalmente un compenso.

Con riguardo alle incolpazioni satellite si assume (al di là dell'incongruo riferimento al Caruso che appare frutto di un evidente errore materiale) che le stesse sono state ascritte in modo del tutto congetturale e nella totale mancanza di riscontri sulla base della sola interpretazione dell'attività captatoria e della mera presenza della medesima nell'abitazione di Via Mazzini. Si sottolinea altresì che, secondo la giurisprudenza consolidata, la partecipazione al reato fine di per sé non prova la partecipazione al reato associativo. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.

b) ed e) cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis n. 1 cod.pen. con riguardo all'art. 273 comma 1 cod.proc.pen. per assenza di un grave quadro indiziario. Si assume che non è stata fornita alcuna motivazione circa la ricorrenza della circostanza dell'agevolazione mafiosa ritenendo altresì che la contestata aggravante non sia in alcun modo riferibile alla vicenda in esame né tantomeno alla posizione della ricorrente, né sotto il profilo materiale, né sotto quello soggettivo.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é nel suo complesso inammissibile per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre. 1.1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012, deo. 2013, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

è dunque rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Detto controllo, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948;

Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Rv. 201177). Sotto altro profilo, giova altresì ricordare (in relazione alla censura mossa) che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576;

Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv.239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516;

Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). 1.2. Fatte queste premesse, nella specie, il Tribunale del riesame ha puntualmente ricostruito, con motivazione diffusa ed esente da aporie logiche, la sussistenza di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante in Carini e gestita da Passalacqua Giuseppe e Lo Duca Giuseppe, quest'ultimo emanazione della famiglia mafiosa di Carini, e gestito su incarico di questi da Alfonso Zinna, indicando in modo analitico le fonti di prova, costituite essenzialmente da intercettazioni telefoniche ed ambientali ma anche da servizi di osservazione e controllo.

In tale contesto la partecipazione della Dragotto al sodalizio de quo (su cui si incentra la doglianza) viene desunta non solo dal coinvolgimento nei reati fine ma anche dalla sua chiara individuazione della medesima come soggetto coinvolto nelle attività illecite per conto del sodalizio criminoso, in particolare in occasione delle richieste di fornitura da parte del Libonati, nelle valutazioni sulla qualità e la quantità dello stupefacente ricevuto e nelle interlocuzioni con gli altri indagati con i quali si confrontava sulle questioni riguardanti l'associazione, facendo comprendere che la stessa fosse ben informata in ordine alle quantità di droga in possesso dell'associazione, intervenendo altresì nelle questioni concernenti i conteggi.

Elementi questi che, nel giudizio del Tribunale, evidenziano una concreta e consapevole partecipazione alle attività del sodalizio di cui al capo 3) della contestazione. Deve ritenersi, invece, inammissibile la censura proposta in ordine alla sussistenza del quadro di gravità indiziaria per i reati fine, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito.

2. Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato. Con riguardo alla configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 7 della I. 13 maggio 1991 n. 152 (ora art. 416 bis I cod. pen.), contestata, come nella specie, nella forma soggettiva, si esige che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa. E' necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. e all'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione, non dovendo peraltro tale finalità essere esclusiva, nel senso che ben può accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione.

Costituisce peraltro affermazione condivisa di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464), quella secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio. 2.1.

Ebbene, in applicazione di tale principio, l'ordinanza impugnata (pg.

13) desume la sussistenza dell'aggravante de qua dalla diretta investitura di Zinna da parte di Lo Duca, emanazione della famiglia mafiosa di Carini, e dall'esplicito interesse nei riguardi dell'attività di spaccio del sodalizio da parte dell'associazione mafiosa cui doveva essere garantita una parte dei profitti illeciti derivanti da detta attività.

3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa