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Sentenza — n. 30477/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to statutory limits on plea bargain challenges and withdrawal of appeals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal by Dicorato Ruggiero inadmissible because post-2017 plea bargain judgments only allow challenges regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality. The other three appellants withdrew their appeals before the Court's ruling, resulting in their dismissal without cost liability. The Court distinguished this withdrawal as a lack of interest due to favorable changes in precautionary measures, rather than voluntary abandonment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Post-2017 plea bargain judgments are only appealable for defects in the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality; withdrawals of appeal due to changed circumstances exempt appellants from cost liability.

Parole chiave

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plea bargain appeals cassation admissibility penalty proportionality withdrawal of appeal cost liability exemption legal qualification defect procedural limits assenza prolungata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
E’ stato osservato che le norme sulle pene sostitutive costituiscono diritto penale sostanziale e la loro violazione integra il vizio di cui all'art. 448 co.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione 2.1 L'imputato Dicorato Ruggiero ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi entrambi per violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 73 D.P.R. 309/90
I reati contestati riguardavano violazioni dell'art. 73 D.P.R. 309/90 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Barlettae Trani tra marzo e ottobre 2022.
art. 129 cod.proc.pen
Con il primo motivo, ha contesta to la mancanza di motivazione circa l'insussistenza di elementi per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., lamentando il mancato rispetto dell'obbligo motivazionale risolto in mere clausole di stile.
art. 133 cod.pen
Con il secondo motivo, il medesimo ricorrente ha lamentatola mancanza di motivazione sui criteri di cui all'art. 133 cod.pen., contestando l'assenza di motivazione sulla congruità della pena irrogata e il mancato rispetto dell'obbligo di esplicitare le ragioni giustificative della determinazione sanzionatoria.
artt. 20-bis cod.pen
Con il primo motivo, formulato per violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Dicorato Ruggiero nato a BARLETTA il 15/10/1964 Adamo Valentino (rinunciante) nato a TRIGGIANO il 31/01/2001 Pinto Francesco (rinunciante) nato a BARLETTA il 21/05/1970 Porcelluzzi Michele (rinunciante) nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/07/1999 avverso la sentenza del 16/12/2024 del Giudice dell’udienza preliminare di Trani Letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; letti gli atti di rinuncia ai ricorsi depositati dal difensore dei ricorrenti AdamoValentino, Pinto Francesco e Porcelluzzi Michele , munito di procur e special i .

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di patteggiamento del 16 dicembre 2024, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trani, ha applicato ad Adamo Valentino la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa sostituita con detenzione domiciliare, a DicoratoRuggiero la pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa convertita in 1210 ore di lavoro di pubblica utilità sostitutivo presso la Caritas Barletta, a PintoFrancesco la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa convertita in detenzione domiciliare, e a Porcelluzzi Michele la pena di anni 1 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, convertita in detenzione domiciliare. I reati contestati riguardavano violazioni dell'art. 73 D.P.R. 309/90 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Barlettae Trani tra marzo e ottobre 2022.

2. Avverso la predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione 2.1 L'imputato Dicorato Ruggiero ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi entrambi per violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen.. Con il primo motivo, ha contesta to la mancanza di motivazione circa l'insussistenza di elementi per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., lamentando il mancato rispetto dell'obbligo motivazionale risolto in mere clausole di stile. Il ricorrente ha evidenziato che èstato elus o i l controllo sulla inesistenza di condizioni di proscioglimento , a suo avviso particolarmente necessario nelle sentenze di patteggiamento che non contengono il pieno accertamento della responsabilità dell'imputato. Con il secondo motivo, il medesimo ricorrente ha lamentatola mancanza di motivazione sui criteri di cui all'art. 133 cod.pen., contestando l'assenza di motivazione sulla congruità della pena irrogata e il mancato rispetto dell'obbligo di esplicitare le ragioni giustificative della determinazione sanzionatoria.

E’ stata dedotta inoltre la violazione dei criteri di individualizzazione della pena e l'omessa valutazione delle circostanze che avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. 2.2 AdamoValentino, Porcelluzzi Michele e Pinto Francesco, attraverso il comune difensore di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi, con censure dello stesso tenore. Con il primo motivo, formulato per violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod.pen. e 56 L. 689/1981, i ricorrentihanno lamentato che il GUP ha irrogato la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, sostituita con detenzione domiciliare , senza specificare il periodo giornaliero di permanenza obbligatoria nel domicilio e quello di possibile uscita.

L'art. 56 L. 689/1981, come modificato dal D.lgs.150/2022, prevede espressamente che la detenzione domiciliare sostitutiva comporti l'obbligo di rimanere nel domicilio per non meno di dodici ore al giorno, con possibilità di uscita per almeno quattro ore giornaliere, e che l'omessa indicazione di tali prescrizioni specifiche comporta illegalità della pena, configurando una sanzione non prevista dall'ordinamento. E’ stato osservato che le norme sulle pene sostitutive costituiscono diritto penale sostanziale e la loro violazione integra il vizio di cui all'art. 448 co. 2-bis cod.proc.pen..

Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno eccepi to la violazione dell'art. 444 co. 2 cod.proc.pen.per omessa indicazione degli orari di libertà nell'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva. E’ stato dedotto specificamente il difetto di correlazione tra la richiesta concordata, che subordinava il patteggiamento alla sostituzione con detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 L. 689/1981, e la sentenza, evidenziando come la condanna ad una detenzione domiciliare secca risulti sostanzialmente diversa dalla detenzione domiciliare sostitutiva effettivamente richiesta. 2.3.Nelle more, il difensore dei ricorrenti Adamo Valentino , Pinto Francesco e Porcelluzzi Michele, munito di procurespeciali, ha depositato atti di rinuncia ai ricorsi dagli stessi presentati, per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che il GUP del Tribunale di Trani, con provvedimento del 30.12.2024, accoglieva la duplice istanza ex artt.130-299 cod.proc.pen. attraverso l’emanazione del seguente provvedimento :

“V, si dispone che dopo le parole “detenzione domiciliare” si legga : “con obbligo di permanenza presso l’abitazione dalle 15.00 alle 07.00. Ciò per tutti i beneficiari della misura. Si revocano gli AADD e si sostituiscono per tutti i beneficiari con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle 20.00 alle 08.00” ( cfr.all.n.4 provvedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza del 30.12.2024 e di sostituzione della misura cautelare ).

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1Il ricorso proposto nell’interesse di Dicorato Ruggiero è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art.1, comma 50, ha modificato l'art.448 cod. proc. pen., contemplandouna disciplina transitoria, cosicché per le istanze di patteggiamento proposte successivamente al 3 agosto 2017 valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, dunque non ammette tale impugnazione per ivizi qui dedotti.

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello sollevato dal ricorrente, attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Così pure, le proposte alle doglianze in punto di dosimetria della pena e di attenuanti, peraltro assolutamente generiche, sono manifestamente inammissibili in quanto l’ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena, non ravvisabile nel caso in esame. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 2.Inammissibili sono i ricorsi presentati da Adamo Valentino, Pinto Francesco e Porcelluzzi Michele, in quanto, nelle more della discussione , i ricorrenti hanno formalizzato rinuncia all'impugnazione mediante dichiarazione depositata presso la Cancelleria della Corte di cassazionedal difensore munito di procura speciale ad hoc.

La sopravvenuta declaratoria di inammissibilità non genera alcun onere in ordine alle spese processuali. Per principio consolidatoin giurisprudenza, è esclu sa condanna alle stesse quando la rinuncia scaturisca da sopravvenuta carenza di interesse determinata da fattori eziologicamente estranei alla sfera volitiva del ricorrente. Nel caso di specie, la decisione abdicativa trova origine nella sostanziale convergenza tra le istanze difensive e il successivo intervento modificativo del GUP tranese (provvedimento del 30.12.2024), che ha rideterminato le modalità esecutive delle misure cautelari in senso favorevole agli interessati.

Tale circostanza configura ipotesi di rinuncia per sopraggiunto difetto di interesse alla decisione - e non già per mero abbandono volontario dell'azione - , escludendo conseguentemente tanto la condanna alle spese processuali quanto il versamento alla Cassa delle Ammende, attesa l'assenza di qualsivoglia profilo di soccombenza processuale (Sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286244; Sez. 1 , n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso diRuggieroDicorato che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi diValentino Adamo , Francesco Pinto e Michele Porcelluzzi . Così deciso il25 giugno 2025 Il C