Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29967/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of censorial analysis and corrects lower court reasoning on confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked a specific censorial analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued that confiscation was unjustified without proving the money was profit from the specific crime, while the prosecution contended it was a security measure based on disproportionality. The Court ruled that the lower court correctly applied the law by relying on the disproportionality principle rather than requiring proof of profit from prior sales, thereby correcting the territorial judge's motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 240 bis c.p.; Art. 85 bis DPR 309/90: The Court of Cassation corrects the lower court's motivation regarding confiscation as a security measure when the measure is based on disproportionality rather than proven profit from the specific crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation security measure disproportionality principle drug trafficking profit inadmissible appeal lack of censorial analysis DPR 309/90 Art. 240 bis c.p. ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 240 bis c.p.
Art. 85 bis DPR 309/90
Art. 240 c.p.
Art. 73 DPR 309/90
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDOUAZIZ AZIZ (C.U.I. 05ANKHS) nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ABDOUAZIZ Aziz ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe con la quale, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Bari gli ha applicato su richiesta, e con il consenso dell'ufficio del P.M., la pena in relazione a ipotesi di detenzione e spaccio di sostanza stupe- facente, con confisca del denaro in sequestro ai sensi degli artt.240 bis cod. pen. e 85 bis Dpr 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro ulteriore a quella (pari ad euro 45) che costituiva il corrispettivo della cessione ascritta, non risultando motivata la relazione di pertinenzialità tra il suddetto denaro con la perpetrazione del reato, né accertato se lo stesso abbia costituito il profitto del reato, richia- mando giurisprudenza di legittimità che non ammette la misura di sicurezza per la ipotesi di detenzione di stupefacente quando il denaro venga ritenuto il profitto di precedenti cessioni.

3. Il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile in quanto privo di analisi censoria degli argomenti indicati nella motivazione della sentenza impugnata e di specifico confronto con il contenuto della motivazione adottata.

4. Quanto alla misura di sicurezza della confisca, che integra statuizione su- scettibile di impugnazione per violazione di legge, in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giu- dice ha fornito coerente e adeguata giustificazione delle ragioni per cui il denaro sia stato sottoposto a confisca ai sensi dell'art.85 bis Dpr 309/90, non essendo richiesto ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. che il denaro abbia una relazione di pertinenzialità con il reato o che costituisca profitto dello stesso, essendo stato assunto a fondamento dell'ablazione il profilo della sproporzione della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato rispetto alle risorse patrimoniali e reddituali di questi, trattandosi di soggetto che si è dichiarato disoccupato e privo di permesso di soggiorno il quale, a contempo, non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno del possesso del denaro.

A tale proposito va corretta la motivazione del giudice territoriale nella parte in cui, al fine di confortare le considerazioni in precedenza riportate, ha affermato che il denaro costituiva il verosimile profitto di precedenti cessioni di stupefacente. Invero, come sopra evidenziato, tale eve- nienza non costituisce elemento da solo sufficiente a giustificare l'ablazione del denaro che, in relazione alla confisca diretta ai sensi dell'art.240, commi 1 e 2 cod. pen., può cadere solo sul corrispettivo della cessione per cui si procede e non già su quello riconducibile a ipotetiche cessioni avvenute nel passato.Va peraltro ritenuto invece corretto il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha fondato la ablazione del denaro sequestrato quale confisca per sproporzione ai sensi dell'art.240 bis cod. pen, disposizione espressamente richiamata dall'art.85 bis dPR 309/90, che concerne il reato di cui all'art.73 dPR 309/90, ri- correndone, come sopra evidenziato, i presupposti applicativi (mancata giustifica- zione del possesso della somma di denaro sequestrata e manifesta incapacità red- dituale del prevenuto).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 luglio 2025 Il