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Sentenza — n. 29506/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29506/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29506/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del 21 gennaio 2025 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Macerata ha applicato a Mariglent Gjoka in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena concordata di anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa e ha disposto la confisca (oltre che della sostanza stupefacente) dell'autovettura a lui intestata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29506/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del 21 gennaio 2025 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Macerata ha applicato a Mariglent Gjoka in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena concordata di anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa e ha disposto la confisca (oltre che della sostanza stupefacente) dell'autovettura a lui intestata.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti confisca del veicolo a motore pegno mobiliare azione mobiliare guida nonostante revoca della patente detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del 21 gennaio 2025 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Macerata ha applicato a Mariglent Gjoka in ordine al delitto di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, mentre è ricorribile per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui sia stata applicata dal Giudice in assenza di accordo (Sez.
art. 240 cod. pen
Le ragioni individuate sono coerenti con i dati esposti e, altresì, rispettose del consolidato principio per cui, ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod.
art. 616 cod. proc. pen
7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gjoka Mariglent nato a Null (ALBANIA) il 02/08/1988 avverso la sentenza del 14/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Macerata udita la relazione del consigliere relatore Anna Luisa Ricci lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del 21 gennaio 2025 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Macerata ha applicato a Mariglent Gjoka in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena concordata di anni 3 di reclusione e euro 14.000 di multa e ha disposto la confisca (oltre che della sostanza stupefacente) dell'autovettura a lui intestata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto l'omessa motivazione in ordine agli elementi che avrebbero dovuto determinare il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen, rilevando che il Gip, in proposito, aveva adottato una formula generica e di stile. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla confisca dell'autovettura. Il difensore osserva che l'autovettura era intestata all'imputato e che era, pertanto, assai improbabile, stante il rischio di essere identificato, che lo stesso la utilizzasse normalmente per il trasporto di stupefacente; ricorda anche che, ai fini della confisca, è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, collegamento che nel caso di specie non sarebbe stato accertato.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Vincenzo Senatore, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

5. Il primo motivo non è proponibile in sede di legittimità. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è possibile solo per «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» E', dunque, inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n.28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

6. Il secondo motivo, attinente alla misura di sicurezza della confisca dell'autovettura, è manifestamente infondato. La doglianza è astrattamente ammissibile, posto che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, mentre è ricorribile per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui sia stata applicata dal Giudice in assenza di accordo (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep 2020, Savin, Rv. 279348). Nel merito, tuttavia, deve osservarsi che il denunciato vizio di motivazione è del tutto insussistente. Il Gip, invero, ha dato atto che l'auto doveva essere confiscata, "trattandosi di mezzo predisposto ad hoc per l'occultamento dello stupefacente nel vano del cruscotto destinato all'air bag". Le ragioni individuate sono coerenti con i dati esposti e, altresì, rispettose del consolidato principio per cui, ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen., é necessario non il semplice impiego per tale uso,, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato. (Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hannr El Hank, Rv. 252591 - 01). 7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 8 luglio 2