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Sentenza — n. 29325/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29325/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29325/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e volto ad una inammissibile rilettura degli elementi fattuali su cui si è fondata la ricostruzione delle sentenze di merito. Quanto al primo motivo: appare irrilevante che la sentenza di primo grado menzioni l’imputato anche in episodi che non gli sono stati contestati e per i quali non ha riportato condanna. Come è dato leggere nella sentenza impugnata (p. 3), l’imputato è stato condannato esclusivamente in relazione ai soli reati di cui ai capi 10, 11 e 12, e dunque il ricorrente non ha interesse a far valere l’anzidetta doglianza. I motivi secondo e terzo si articolano sull’inammissibile piano del fatto. La Corte territoriale ha al riguardo ricordato come la presenza dell’imputato, nelle date e negli orari specificamente indicati nei capi di imputazione, fosse stata sempre registrata in concomitanza con le cessioni di sostanza stupefacente poste in essere da Vona Umberto, uno dei principali soggetti facenti parte dell'associazione e dediti alla gestione di droga, unitamente a Crugliano Antonio, pure ripreso sul luogo del F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 29325/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il teste di p.g. Catalano ha mostrato incertezza sulla presenza dell’imputato perché non è riuscito ad individuarlo nelle riprese. Il ruolo dell’imputato sarebbe al più quello del connivente; 2.4. Mancanza di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e sull’omessa riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima condotta colpevole partecipazione al reato concorso proprio altri capi d'accusa responsabilità extracontrattuale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
e sull’omessa riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
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Testo completo

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 8 marzo 2022 dal Tribunale di Crotone nei confronti di Salvatore Carrozza, chiamato a rispondere, a titolo di concorso con altri, per i quali si proceduto separatamente, del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine alle condotte descritte nei tre capi di imputazione a lui ascritti (10, 11 e 12), per avere svolto il ruolo di sorveglianza volta a verificare l’eventuale presenza di Forze dell’ordine rispetto all’attività dei correi nei luoghi ove veniva custodito e ceduto lo stupefacente.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che ha sollevato quattro motivi con cui ha rispettivamente dedotto: 2.1. Inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett.

b) e 522 cod. proc. pen. La difesa sostiene che già la sentenza di primo grado avesse riportato (sin dalla p. 20, dal punto n. 7.1 al n.

10) fatti-reato che esulano dalle contestazioni ascritte e che entrambi i Giudici di merito avrebbero fondato la condanna su episodi che esulano dalle imputazioni. Si legge infatti alle pp. 20, 21 e 22 della sentenza di primo grado di ulteriori fatti che sarebbero occorsi il 18 e il 19 giugno 2017, in date successive quindi a quelle dei tre capi di imputazione. Con riferimento ai fatti del 19 giugno 2017, di cui al capo di imputazione 14), il Carrozza era stato escluso in occasione della modifica dell’imputazione operata dal Pubblico ministero all’udienza del 18 novembre 2021.

L’imputato risulta poi assente nei capi 15), 17), 18), 19), 20) e 21, e risulterebbe essere stato escluso per il capo 16). Rispetto ai capi esclusi, riferiti alle giornate del 18 e 19 giugno 2017, la difesa non avrebbe potuto espletare alcun diritto, né essi possono essere in alcun modo valutati ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’appellante. Sul punto, la Corte di appello non avrebbe speso parola, con ciò concretandosi anche una mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett.

b) e 522 cod. proc. pen.; 2.2. Vizio di motivazione per non essersi i Giudici di merito confrontati con importanti dati di fatto, quali la circostanza che l’imputato, diversamente dai correi (tredici dei quali componenti un’associazione ai sensi dell’art. 74 T.U. Stup., a cui il Carrozza è estraneo), non trascorreva le sue giornate nei luoghi di spaccio. La sua presenza in detti luoghi si evidenzia in soli tre giorni (8, 16 e 17 giugno) – tenuto conto che la video-sorveglianza partì in aprile - e per complessivi otto episodi, alcuni verificatisi nel giro di pochi minuti l'uno dall'altro.

Non si comprende pertanto come egli possa essere una sentinella dell'organizzazione senza permanere nei luoghi di spaccio per il tempo dello spaccio. É lo stesso teste Catalano, ufficiale di p.g., ad affermare che nessuno degli episodi in cui è stato F i r m a t o D a : E M A N U E L E D I S A L V O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 2 f 4 2 0 8 f 2 6 2 b 8 2 4 0 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a :

D A N I E L A D A W A N E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 2 9 4 a b 0 2 a 4 d 0 1 9 f coinvolto il Carrozza ha avuto attività di riscontro. Anche con riguardo al fatto che il 16 giugno 2017, il prevenuto sia stato immortalato nell’atto di entrare nel magazzino ove veniva custodita la sostanza destinata alla vendita in compagnia del correo Umberto Vona, la Corte territoriale non ha tenuto conto che il Carrozza abitava in quell’immobile, che conosceva il Vona e gli altri imputati, che non vi è stato alcun riscontro che nei momenti in cui il Carrozza era presente vi fossero state cessioni di stupefacente; 2.3.

Vizio di motivazione in relazione ai fatti di cui al capo 11), rispetto ai quali l’istruttoria dibattimentale avrebbe dato conto dell’assenza del ricorrente. Non si comprende in quai termini si sarebbe individuato il contributo agevolatore dell’attività di spaccio. Anche con riguardo ai fatti di cui al capo 12), non vi è alcuna motivazione che spieghi perché non sia stata esclusa la responsabilità penale dell’imputato, atteso che la presenza del ricorrente si è avuta solo per alcuni minuti mentre l’attività di spaccio del gruppo era portata avanti per tutto il giorno.

Anche il teste di p.g. Catalano ha mostrato incertezza sulla presenza dell’imputato perché non è riuscito ad individuarlo nelle riprese. Il ruolo dell’imputato sarebbe al più quello del connivente; 2.4. Mancanza di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e sull’omessa riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e volto ad una inammissibile rilettura degli elementi fattuali su cui si è fondata la ricostruzione delle sentenze di merito.

2. Quanto al primo motivo: appare irrilevante che la sentenza di primo grado menzioni l’imputato anche in episodi che non gli sono stati contestati e per i quali non ha riportato condanna. Come è dato leggere nella sentenza impugnata (p. 3), l’imputato è stato condannato esclusivamente in relazione ai soli reati di cui ai capi 10, 11 e 12, e dunque il ricorrente non ha interesse a far valere l’anzidetta doglianza. I motivi secondo e terzo si articolano sull’inammissibile piano del fatto. La Corte territoriale ha al riguardo ricordato come la presenza dell’imputato, nelle date e negli orari specificamente indicati nei capi di imputazione, fosse stata sempre registrata in concomitanza con le cessioni di sostanza stupefacente poste in essere da Vona Umberto, uno dei principali soggetti facenti parte dell'associazione e dediti alla gestione di droga, unitamente a Crugliano Antonio, pure ripreso sul luogo del F i r m a t o D a :

E M A N U E L E D I S A L V O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 2 f 4 2 0 8 f 2 6 2 b 8 2 4 0 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : D A N I E L A D A W A N E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 2 9 4 a b 0 2 a 4 d 0 1 9 f delitto in talune occasioni in cui è stata registrata la presenza del Carrozza. Ha dato adeguatamente conto della non casualità della presenza del Carrozza allorché veniva immortalato nell’atto di entrare per ben due volte nel magazzino in cui il gruppo criminale custodiva lo stupefacente destinato alla vendita, sempre in compagnia del Vona.

Ricorda come in una delle due occasioni venne monitorato mentre, correndo, si allontanava dal magazzino, all'interno del quale aveva fatto ingresso un acquirente unitamente a Perna Felice, dopo essere stati avvisati dal Crugliano del passaggio di una volante della Polizia di Stato, passata la quale il Carrozza, insieme al Perna, rientrava nel magazzino per comunicare all’acquirente, rimasto all’interno, che poteva uscire. La sentenza impugnata ha osservato che l'imputato ha dimostrato di essere perfettamente consapevole anche del luogo in cui il gruppo era solito occultare la droga destinata allo spaccio quotidiano, preoccupandosi egli di dare indicazione ai due soggetti acquirenti recatisi nella piazzetta il 17 giugno 2017 alle 12:17 di non sostare innanzi a tale luogo.

La sentenza impugnata ha concluso nel senso che tutto quanto appena richiamato vale a superare l'osservazione difensiva secondo la quale la presenza dell'imputato trovava ragione nel fatto che in quel periodo risiedeva in quel luogo. Quanto al quarto motivo, la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione sul mancato riconoscimento del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 laddove ha reputato ostativo all’invocato riconoscimento il fatto che, nel breve arco temporale compreso tra il 7 e il 22 giugno 2017, oggetto di monitoraggio, risultano essere state effettuate oltre quattrocento cessioni.

Del pari incensurabile appare la motivazione a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla mancanza di elementi di segno positivo e tenuto conto del ruolo tutt’altro che marginale svolto dall’imputato, dalla dimostrata consapevolezza dell’attività illecita e della piena adesione alla stessa.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci