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Sentenza — n. 28434/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28434/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28434/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe indicato, emesso il 24 settembre 2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, recante data 9 ottobre 2023 e depositata in cancelleria il 20 ottobre 2023, presentata nell'interesse di Kreshnik Muka, con la quale si sosteneva l'inconciliabilità dei fatti giudicati in due distinti procedimenti penali nonché la sussistenza di una prova nuova riferita all'arresto del corriere Manoku. 1.1. Quanto ai due procedimenti penali di cui si tratta: il primo afferisce ad una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania per i delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 630 cod. proc. pen, art. 601 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28434/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è inammissibile per genericità (cfr. Sez. 6, n. 17377 del 24/02/2016, Trippetti, Rv. 266736, massimata nei seguenti termini: "È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che - lamentando la violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, a seguito del rinvio di ufficio disposto a causa dell'adesione del difensore all'astensione di categoria - ometta di precisare a quale decreto di citazione si riferisca la doglianza, e di chiarire quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva").

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti doppia punibilità allegazioni di persecuzione contraddittorie altri reati permesso di promuovere un procedimento penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 630 cod. proc. pen
Deve precisarsi che vi era stata una precedente richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630 cod.
art. 601 cod. proc. pen
266736, massimata nei seguenti termini: "È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che - lamentando la violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUKA KRESHNIK nato il 12/08/1983 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, emesso il 24 settembre 2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, recante data 9 ottobre 2023 e depositata in cancelleria il 20 ottobre 2023, presentata nell'interesse di Kreshnik Muka, con la quale si sosteneva l'inconciliabilità dei fatti giudicati in due distinti procedimenti penali nonché la sussistenza di una prova nuova riferita all'arresto del corriere Manoku. 1.1. Quanto ai due procedimenti penali di cui si tratta: il primo afferisce ad una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania per i delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le investigazioni relative a tali reati portavano poi ad accertare il coinvolgimento dell'odierno ricorrente in un'associazione finalizzata alla commissione di più reati concernenti l'immigrazione clandestina, nonché al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione di alcune donne rumene, introdotte clandestinamente nel territorio nazionale e costrette a prostituirsi. Per tali fatti, il Muka veniva condannato dalla Corte di assise di Roma, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di assise di appello in punto di pena (secondo procedimento penale).

2. Deve precisarsi che vi era stata una precedente richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, con cui si lamentava l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della detta sentenza con i fatti posti a fondamento dalla sentenza della Corte di assise di appello di Roma. Tale istanza veniva dichiarata inammissibile in data 11 novembre 2021 dalla Corte di appello di Roma. Con la successiva istanza del 9 ottobre 2023, dichiarata inammissibile dal provvedimento oggi impugnato, si faceva riferimento ad atti volti a provare l'erronea attribuzione al ricorrente di una telefonata che era servita come prova della sua responsabilità nei citati procedimenti.

In specie, il ricorrente adduceva, a sostegno della revisione, l'acquisizione di atti inerenti al procedimento a carico del corriere della droga Manoku al cui arresto fu attribuita una telefonata (la n. 1286 del 30 giugno 2004), effettuata dal Muka stesso: acquisizione volta a ribaltare il giudizio di colpevolezza del ricorrente, in specie per quanto concerne la sua asserita estraneità all'associazione dedita al narcotraffico e al suo collegamento con l'anzidetto corriere.

3. La Corte di appello di Roma ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, sul rilievo che entrambi i temi sollevati (inconciliabilità dei giudicati e documentazione volta a smentire il senso ed il contesto attribuiti all'anzidetta telefonata) erano stati già precedentemente esaminati dalla medesima Corte in occasione della precedente domanda di revisione, con elementi ed argomentazioni reputate sostanzialmente identiche.

4. Avverso l'anzidetto provvedimento di inammissibilità propone ricorso la difesa del condannato che solleva due motivi: 4.1. Con il primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, eccependo l'omessa citazione del ricorrente, dichiarato irreperibile con decreto emesso il 25 luglio 2024 e la conseguente nullità assoluta del decreto di citazione nel presente giudizio di revisione; 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà ed illogicità ovvero la carenza della motivazione della pronuncia di inammissibilità rispetto alle specifiche allegazioni, che dimostrerebbero una macroscopica svista dei Giudici nella lettura degli atti.

Evidenzia, in particolare, che la preoccupazione espressa dal Muka nella telefonata del 30 giugno 2004, intercorsa tra lui e il capo del narcotraffico Keci Fredi, non era riferita all'arresto del corriere ma a quello di tale Skender, coinvolto in un procedimento di sequestro di persona unitamente al fratello del ricorrente. Gli odierni Giudici ripeterebbero l'errore di quelli della prima revisione, con riguardo alla consapevolezza da parte dei coimputati sardi del coinvolgimento del ricorrente in un contestuale traffico di prostituzione. Si tratta di fatti ignoti all'autorità procedente che, proprio sull'assenza di una parallela attività afferente alla prostituzione da parte del ricorrente, ritenne provata la sua responsabilità per i fatti di droga.

All'inizio del 2004, sarebbero entrati in scena i fratelli Muka: dagli acquisiti dalla stessa Corte di appello di Roma nell'ambito dell'odierna seconda revisione, emerge che, la presenza in Olbia dei fratelli Muka era collegata all'invio ad Olbia delle ragazze reclutate dalla Romania, le quali, dopo una breve permanenza a Roma, furono spedite in Sardegna, a seguito dell'accordo di scambio intervenuto con il Fredi. Osserva il difensore come vi sia inconciliabilità tra i fatti giudicati con le due sentenze, dei giudici romani e di quelli sardi, rispetto alla quale non vi sarebbe motivazione nel provvedimento impugnato.

Quanto alla prova nuova, riferita agli atti relativi all'arresto del corriere Manoku la motivazione del provvedimento impugnato non accenna alle articolate argomentazioni difensive, limitandosi ad utilizzare massime della giurisprudenza di legittimità.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile per genericità (cfr. Sez. 6, n. 17377 del 24/02/2016, Trippetti, Rv. 266736, massimata nei seguenti termini: "È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che - lamentando la violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, a seguito del rinvio di ufficio disposto a causa dell'adesione del difensore all'astensione di categoria - ometta di precisare a quale decreto di citazione si riferisca la doglianza, e di chiarire quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva").

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta, in maniera del tutto generica, un'omessa citazione del ricorrente che sarebbe stato erroneamente dichiarato irreperibile, senza offrire alcun elemento volto a precisare gli atti cui si riferisce ed a chiarire quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con entrambe i provvedimenti della stessa Corte di appello di Roma che hanno dichiarato inammissibili li due richieste di revisione, di cui la presente appare essere una riproposizione della precedente, attesa la medesimezza degli elementi a sostegno.

Quanto all'asserita "nuova prova" - mediante l'acquisizione di altri atti volti a provare l'erronea attribuzione al Muka di una telefonata (n. 1286 del 30 giugno 2004) che era servita come prova della sua responsabilità nei procedimenti che lo riguardavano - il provvedimento impugnato con il presente ricorso rileva che detta prova era stata già valutata dalla medesima Corte di appello nell'ambito della prima istanza di revisione presentata dal ricorrente e dichiarata inammissibile. Anche con riguardo all'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 14 aprile 2024, che aveva condannato il Muka per partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti gli stupefacenti, con quelli di sfruttamento della prostituzione giudicati dalla Corte di assise di appello di Roma, il provvedimento impugnato, nel fare rinvio alle argomentazioni spese in quello precedente, ricorda che la questione era stata sottoposta a