Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28209/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28209/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mandrich Vittorio Maria (rinunciante) nato a PORTOFERRAIO il 18/10/1989 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. L1BERTA' di Livorno udita la relazione del Consigliere Daniela Calafiore; letta la memoria depositata dalla Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letto l'atto di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale, depositato dall'avvocato Andrea Di Giuliomaria nell'interesse di Mandrich Vittorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 28209/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza della Sez. 3, n. 5541 del 16 gennaio 2025, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ha annullato con rinvio, per nuovo giudizio, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Livorno, che aveva accolto l'appello proposto nell'interesse di Mandrich Vittorio Maria e Bomboi Marzia, avverso il provvedimento con cui il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sequestrati relativi a cantieri ed immobili di proprietà della società Futura s.r.l. e concessi in locazione alla società degli appellanti, nel quadro di ipotesi di reato inerenti ad abusi edilizi.

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto da locali commerciali materiali da costruzione sequestro di beni immobili espropriazione materiale azione di manutenzione amministrazione immobiliare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mandrich Vittorio Maria (rinunciante) nato a PORTOFERRAIO il 18/10/1989 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. L1BERTA' di Livorno udita la relazione del Consigliere Daniela Calafiore; letta la memoria depositata dalla Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letto l'atto di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale, depositato dall'avvocato Andrea Di Giuliomaria nell'interesse di Mandrich Vittorio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata del provvedimento.

2. Con sentenza della Sez. 3, n. 5541 del 16 gennaio 2025, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ha annullato con rinvio, per nuovo giudizio, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Livorno, che aveva accolto l'appello proposto nell'interesse di Mandrich Vittorio Maria e Bomboi Marzia, avverso il provvedimento con cui il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sequestrati relativi a cantieri ed immobili di proprietà della società Futura s.r.l. e concessi in locazione alla società degli appellanti, nel quadro di ipotesi di reato inerenti ad abusi edilizi.

3. Il Tribunale di Livorno-Sezione per il riesame delle misure reali, con ordinanza del 24 marzo 2025, ha rigettato l'appello proposto da Mandrich Vittorio e Bomboi Marzia. Avverso tale decisione, mediante i propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione Vittorio Mandrich, sulla base di un articolato motivo, relativo alla violazione di legge, con riferimento alla affermata violazione del principio della prevalenza della legge speciale su quella generale, nella interpretazione degli strumenti edilizi applicati nel caso di specie.

4. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. In data 27 giugno 2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale allo scopo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso presentato nell'interesse del predetto e depositato in data 04.04.2025. A tal fine ha rappresentato che, in ragione delle prolungate tempistiche del procedimento penale, il signor Mandrich ha dovuto prendere la decisione di trasferire la sede della società M.M Management Building Materials srl in altro immobile, trasferimento questo che avverrà a breve. Pertanto, non sussiste più alcun interesse a coltivare l'impugnazione.

6. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett.

d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia al ricorso, da parte del difensore, procuratore speciale del ricorrente, giusta procura allegata alla nota depositata.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000), che si reputa congruo determinare in complessivi euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 8/07/2025 Il Con igliere estensore Il Presiden Danie re Emanue