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Sentenza — n. 28191/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28191/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Donzi Samuel Pio nato ad Agrigento il 26/07/1999 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di Palermo. Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato Annalisa Russello, che ha illustrato i motivi del ricorso e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 28191/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto il profilo dei gravi indizi, l’ordinanza impugnata appare immune da vizi logico-giuridici, avendo offerto un percorso argomentativo che ha affrontato attentamente l’analisi del materiale indiziario, evidenziandorisultanze che non mettono in discussione comportamenti anche esplicitamenteminacciosi da parte del prevenuto ai danni dell’esercente Plano Francesco per ottenereconsumazioni, in qualsiasi orario del giorno e della notte, senza versare il corrispettivo o pagandolo solo in parte.

Parole chiave

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estorsione corruzione nell'esecuzione forzata pericolo di traffico di stupefacenti reato di coazione concussione reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Al di là del fatto che di tale annullamento la parte ricorrente non ha fornito alcuna allegazione, mette conto segnalare che tali rilievi non appaiono allineati al fatto di reato oggetto di provvisoria contestazione, che prescinde dall’esistenza stessa di un’associazione ex art. 416-bis cod.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Donzi Samuel Pio nato ad Agrigento il 26/07/1999 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di Palermo. Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato Annalisa Russello, che ha illustrato i motivi del ricorso e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ ordinanza in epigrafe indicata , il Tribunale di Palermo , in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Samuel Pio Donzì, in relazione a l reato di estorsione oggetto di contestazione provvisoria.

2. Ricorreper cassazione l’ indagat o , a mezzo d el difensore, lamentando (in sintesi,giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. ) , con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi per l’ipotizzato reato di concorso in estorsione continuata,aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso . Deduce l’insussistenza del reato, stante l’asseritoannullamento da parte del medesimo Tribunale dell’ordinanza applicativa nei confronti dei correi Gabriele Minio e Sottile Giuseppe per i medesimi reati e autori anch’essi, in ipotesi di accusa, della medesima condotta intimidatoria per cui si procede ai danni di Plano Francesco - titolare di un esercizio commerciale in Porto Empedocle – finalizzata ad ottenere delle consumazioni nel locale senza versare il corrispettivo, in funzione di una condizione di soggezione creata nella persona offesa a seguito del convincimento di conseguire da essi protezione negli ambienti malavitosi della zona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Sotto il profilo dei gravi indizi, l’ordinanza impugnata appare immune da vizi logico-giuridici, avendo offerto un percorso argomentativo che ha affrontato attentamente l’analisi del materiale indiziario, evidenziandorisultanze che non mettono in discussione comportamenti anche esplicitamenteminacciosi da parte del prevenuto ai danni dell’esercente Plano Francesco per ottenereconsumazioni, in qualsiasi orario del giorno e della notte, senza versare il corrispettivo o pagandolo solo in parte.

3. Le censure prospettate dal ricorrente sono erronee in diritto, là dove assumono l’insussistenza del delitto di associazione mafiosa, in relazione all’asserito annullamento della misura cautelare nei confronti dei coindagati Minio e Sottile. Al di là del fatto che di tale annullamento la parte ricorrente non ha fornito alcuna allegazione, mette conto segnalare che tali rilievi non appaiono allineati al fatto di reato oggetto di provvisoria contestazione, che prescinde dall’esistenza stessa di un’associazione ex art. 416-bis cod. pen., ma che attengono, piuttosto, a un addebito di estorsione (aggravata dal metodo mafioso) in cuiDonzì avrebbe fatto parte del gruppo di avventori che, sfruttando la propria vicinanzaa soggetti inseriti nel contesto criminale controllante il territorio, si sarebbero comportati all’interno del locale con modalità tali da porre la vittima in una condizione di timore per la propria incolumità.

In questa sede, pertanto, non rileva la posizione processuale dei correi, che al più potrebbe incidere per la configurabilità della componente concorsuale o monosoggettiva dell’illecito, ma non per la sussistenza del fatto in sé, considerato che gli atti intimidatori sono stati attribuiti dal Tribunale personalmente alDonzì, secondo quanto ricostruito sul piano fattuale.

4. Non coglie nel segno neanche la doglianza con cui si prospetta l’insussistenza del fatto di reato, in ragione di una “mera convinzione” da parte del Plano di essere vittima di condotte volte a costringerlo ad ottenere protezione. Tale censura si palesa come aspecifica, elevandosi il fattore della percezione soggettivadella vittima dal subire una intimidazione come dirimente rispetto ad un illecitoconfigurabile in ragione della idoneità della minaccia , avuto riguardo alle circostanze concreteemerse, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, non rilevando l’effettiva intimidazione della vittima che, ad ogni modo, nel caso in esameè stata finanche denunciata dal Plano come patita .

Invero, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso (Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D'andrea, Rv. 254048 -01).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così