Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27683/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27683/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Mario Dipinto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Potenza che ha confermato la pronuncia resa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Matera per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il reato originariamente ascritto). 1.1. Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il Giudice di appello omesso di rispondere alle deduzioni difensive sulla insussistenza dei presupposti per disporre la confisca della somma rinvenuta in possesso dell’imputato al momento dell’arresto, deduzioni fondate sul rilievo di non potere considerare la somma in questione “profitto” del reato, trattandosi, nella specie, di una contestazione di “detenzione” e non di “cessione” di stupefacente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 240 cod. pen, art. 85-bis d.P.R. 309/90, art. 444 cod. proc. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27683/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. La somma in questione non poteva essere oggetto di confisca atteso che, in ragione dell’epoca del fatto (18 marzo 2022), trova applicazione l’art. 85-bis d.P.R. 309/90 allora vigente che, nei casi di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. escludeva l’applicabilità della confisca per la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 medesimo decreto.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca di valori patrimoniali detenzione di stupefacenti confisca del veicolo a motore dissequestro di beni dipendenza da sostanze spese di detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 240 cod. pen
Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 240 cod. pen.
art. 85-bis d.P.R. 309/90
La somma in questione non poteva essere oggetto di confisca atteso che, in ragione dell’epoca del fatto (18 marzo 2022), trova applicazione l’art. 85-bis d.P.R. 309/90 allora vigente che, nei casi di condanna o di applicazione di pena ex art.
art. 444 cod. proc. pen
309/90 allora vigente che, nei casi di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 626 cod. proc. pen
La cancelleria dovrà provvedere all’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Mario Dipinto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Potenza che ha confermato la pronuncia resa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Matera per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il reato originariamente ascritto). 1.1. Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il Giudice di appello omesso di rispondere alle deduzioni difensive sulla insussistenza dei presupposti per disporre la confisca della somma rinvenuta in possesso dell’imputato al momento dell’arresto, deduzioni fondate sul rilievo di non potere considerare la somma in questione “profitto” del reato, trattandosi, nella specie, di una contestazione di “detenzione” e non di “cessione” di stupefacente.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo esame.

3. Il ricorso è fondato. La somma in questione non poteva essere oggetto di confisca atteso che, in ragione dell’epoca del fatto (18 marzo 2022), trova applicazione l’art. 85-bis d.P.R. 309/90 allora vigente che, nei casi di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. escludeva l’applicabilità della confisca per la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 medesimo decreto.

4. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 7.235,00, statuizione che viene eliminata con restituzione della somma all’avente diritto. La cancelleria dovrà provvedere all’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 7.235,00; statuizione che elimina con restituzione della somma all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 29 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente