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Sentenza — n. 27682/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27682/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27682/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Francesca Tornieri, Segretario Generale della CGIL Camera del Lavoro di Verona, parte civile nel processo a carico di Vincenzo Calabrò e Renato Paolino ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa il 26 settembre 2024 dalla Corte di appello di Venezia che, preso atto del decesso di entrambi gli imputati, intervenuto dopo la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle parti civili, condannandole al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27682/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Francesca Tornieri, Segretario Generale della CGIL Camera del Lavoro di Verona, parte civile nel processo a carico di Vincenzo Calabrò e Renato Paolino ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa il 26 settembre 2024 dalla Corte di appello di Venezia che, preso atto del decesso di entrambi gli imputati, intervenuto dopo la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle parti civili, condannandole al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale ricorso di annullamento motivi di cassazione ricorso per inadempienza ricorso effettivo risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Francesca Tornieri, Segretario Generale della CGIL Camera del Lavoro di Verona, parte civile nel processo a carico di Vincenzo Calabrò e Renato Paolino ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa il 26 settembre 2024 dalla Corte di appello di Venezia che, preso atto del decesso di entrambi gli imputati, intervenuto dopo la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle parti civili, condannandole al pagamento delle spese processuali.

2. In data 11 aprile 2025, sono pervenuti memoria con allegati da parte dell’avv. Giuseppe Alamia, difensore del Calabro’.

3. Come ha rilevato il difensore del Calabrò nell’anzidetta memora difensiva, il ricorrente si riferisce erroneamente ad altro procedimento (relativo al decesso del lavoratore Adami Giordano) mentre l’ordinanza impugnata afferisce alla sentenza relativa al decesso di Zanini Giancarlo, per il quale vi è stata sentenza di assoluzione n. 1201/2021, emessa dal Tribunale di Verona il 17 maggio 2021.

4. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il