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Sentenza — n. 27396/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27396/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27396/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il sostituto Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia, che ha ritenuto Tommaso Zamboni responsabile del reato continuato ascrittogli (art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., lo ha condannato alla pena complessiva di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 27396/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'aumento della pena detentiva in misura inferiore ad un terzo, in violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., si è quindi riverberato sulla successiva diminuzione effettuata per il rito abbreviato, conducendo ad una pena inferiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata all'imputato.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riduzione della pena criminalità persistente revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 cod. pen
e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., lo ha condannato alla pena complessiva di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa.
art. 73 d.P.R. 309/90
Il sostituto Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia, che ha ritenuto Tommaso Zamboni responsabile del reato continuato ascrittogli (art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: ZAMBONI TOMMASO nato a BRESCIA il 21/11/1963 avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena complessiva finale udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il sostituto Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Brescia, che ha ritenuto Tommaso Zamboni responsabile del reato continuato ascrittogli (art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., lo ha condannato alla pena complessiva di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

2. Con l'unico motivo sollevato deduce erronea applicazione della legge penale in relazione al computo dell'aumento della pena detentiva per la continuazione, effettuato in misura inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. In particolare, computata una pena base di anni 2 di reclusione ed euro 5.500 di multa per la più grave violazione del comma 4 della norma incriminatrice (detenzione di hashish), il Giudice ha operato un aumento di tre mesi ed euro 500 per la continuazione con l'ulteriore detenzione di cocaina (qualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90), riducendola poi di un terzo per il rito; mentre, una volta riconosciuta la sussistenza della contestata recidiva, l'aumento della pena detentiva ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen. non sarebbe potuto essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (quindi, nel caso di specie, non inferiore a mesi 8 ed euro 1.833).

L'aumento della pena detentiva in misura inferiore ad un terzo, in violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., si è quindi riverberato sulla successiva diminuzione effettuata per il rito abbreviato, conducendo ad una pena inferiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata all'imputato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena complessiva finale per i reati ascritti all'imputato in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 6.721 di multa, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhinn, Rv. 286602; Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268). Va altresì ricordato che, in tema di rito abbreviato, la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, al riconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all'applicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta né alla categoria delle circostanze attenuanti ne' a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, Piras, Rv. 274622, inerente a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di appello di applicare la riduzione di un terzo sulla pena come determinata dopo l'applicazione delle attenuanti generiche e dell'aumento ex art.81 cod. pen.) Ciò detto in ordine ai criteri di calcolo dell'aumento per la continuazione e della diminuzione per il rito abbreviato, trattandosi nel caso in esame di soggetto gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, già in precedenza applicata in relazione a cinque precedenti penali (si veda il certificato penale allegato al ricorso), la pena non risulta correttamente determinata.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, altro magistrato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, altro magistrato. Così deciso il 9 aprile 2025