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Sentenza — n. 27393/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal for drug cultivation, ruling it constitutes a crime due to lack of personal use indicators.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27393/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal of Alberto Neri for drug cultivation without remanding the case. The defense argued the act was purely personal and lacked market indicators, while the prosecution contended the crime existed regardless of quantity. The court ruled that without significant evidence of third-party distribution, the domestic cultivation of a small number of plants does not constitute a crime.

Regesto Legislator

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990; Art. 530, comma 2, cod. pen.: The crime of drug cultivation is not constituted when the conduct lacks typicity due to the absence of indicators suggesting a destination to third parties, provided the cultivation is domestic, rudimentary, and involves a small number of plants yielding a negligible quantity.

Parole chiave

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drug cultivation domestic personal use defense lack of market indicators criminal typicity Cassation annulment abbandono del procedimento penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia giustificato motivo per il mancato uso

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
pen., invocando l'assoluzione dal reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
Art. 530, comma 2, cod. pen.
9 ottobre 1990, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste.
art. 443 cod. proc. pen
Con un unico motivo di impugnazione - si tratta di appello convertito ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
- il difensore di Alberto Neri ne lamenta il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., invocando l'assoluzione dal reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12348 de 19/12/2019
Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020
Sez. 6, n. 6599 del 5/11/2020
(Sez. 6, n. 6599 del 5/11/2020, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NERI ALBERTO nato a LUGO il 08/06/1984 avverso la sentenza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio udito il difensore E' presente l'avvocato SEBASTIANI LUCA del foro di BOLOGNA in difesa di: NERI ALBERTO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con un unico motivo di impugnazione - si tratta di appello convertito ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen. - il difensore di Alberto Neri ne lamenta il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., invocando l'assoluzione dal reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste. Evidenzia, in particolare, la totale assenza di indici rivelatori della destinazione a terzi della sostanza coltivata, volta all'esclusivo uso personale dell'imputato. 1.2. In data 13 marzo 2025, il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, nonché contraddittorietà della motivazione.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

2. Il reato di coltivazione di piante, dalle quali è possibile trarre sostanze stupefacenti è stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, chiamando più volte le Sezioni Unite a pronunciarsi su tale fattispecie. All'esito di un articolato percorso interpretativo, il più recente e autorevole approdo della giurisprudenza è nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Non integra, tuttavia, il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 de 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). La giurisprudenza successiva ha dato letture del suddetto principio non sempre conformi.

Si è così affermato di non poter ricondurre alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020, dep.2021, Cannella, Rv. 280592). In senso contrario, tuttavia, è stato anche affermato che integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all'interno di un'abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l'estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all'uso personale dell'imputato. (Sez. 6, n. 6599 del 5/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786).

Da una ricognizione dell'ampia giurisprudenza della Corte in materia, risulta che l'inoffensività della condotta è stata ritenuta 1) a fronte del fatto che l'agente fosse un assuntore abituale;

2) che non vi fossero elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi;

3) che la coltivazione avesse ad oggetto un numero limitato di piante e fosse svolta senza l'adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente. Dall'applicazione di tali criteri al caso di specie discende l'inoffensività della condotta, posto che è stato riconosciuto l'uso personale della sostanza rinvenuta e che non vi sono elementi idonei a sostenere una destinazione anche a terzi del prodotto della coltivazione: ciò in considerazione del modesto numero di piante, del mancato rinvenimento di materiale destinato al confezionamento e alla pesatura delle dosi nonché di una contabilità per il conteggio delle dosi vendute, della ridotta presenza di accorgimenti tecnici idonei ad aumentare la capacità produttiva.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatt