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Sentenza — n. 27391/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic death conviction due to lack of manifest illogical reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Marco Vestri's cassation appeal inadmissible against his conviction for causing a pedestrian's death while driving. Vestri argued the lower court's reasoning was illogical and the sentence too harsh, but the court found his claims contradicted established facts. Consequently, the appeal was rejected, and Vestri was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 389 ter c.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged illogicality of the lower court's reasoning is not manifest and contradicted by the overall process reconstruction.

Parole chiave

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traffic death conviction inadmissible appeal manifest illogicality negligence and imprudence court costs and fine superamento del limite di velocità guida nonostante revoca della patente reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
A sostegno del ricorso deduce con un primo motivo la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.
Art. 389 ter c.p.
con riferimento (sic) all'art. 389 ter c.p,.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma che stimasi equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma che stimasi equo determinare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VESTRI MARCO nato a FIGLINE E INCISA VALDARNO il 03/10/1968 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO (-( che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Vestri Marco a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato, con riferimento alle statuizioni penali, l'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 589 bis e 589 ter c.p. perché alla guida della autovettura Opel Meriva, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, percorrendo il centro abitato del comune di Castelfranco Piandiscò ad una velocità di sessantasei chilometri orari non commisurata alle condizioni della strada ed alle circostanze di tempo e di luogo investiva Bonatti Vanessa, pedone che stava percorrendo il marciapiede di via del Varco all'altezza del civico 44, provocandole lesioni che le cagionavano la morte. Con l'aggravante di aver proceduto ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e dall'essersi dato alla fuga.

2. A sostegno del ricorso deduce con un primo motivo la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) c.p.p. con riferimento (sic) all'art. 389 ter c.p,. , alle dichiarazioni dell'imputato e la punibilità a titolo di dolo della fattispecie contestata, mentre con un secondo motivo si duole del trattamento sanzionatorio.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamene infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente pur affermando di non contestare l'acclarata dinamica del sinistro, ripropone, evidentemente ai soli fini della esclusione dell'aggravante della fuga, la tesi di non essersi accorto dell'investimento "perché in quel momento si era abbassato per recuperare una bottiglietta d'acqua che era caduta sul tappettino anteriore". Detta versione è stata già pienamente sconfessata dalla gravata sentenza con motivazione assolutamente lineare del tutto non illogica e contraddittoria alla luce della complessiva ricostruzione delle risultanza processuali su cui il ricorrente peraltro neanche si sofferma. Anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio appare del tutto congrua, avendo la Corte territoriale correttamente posto in rilievo le modalità della condotta, particolarmente grave per la velocità assolutamente non adeguata che aveva comportato l'invasione del marciapiede ed il comportamento antecedente al sinistro coe descritto dai testi.

5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il