Cassation court reclassifies appeal against temporary home detention modification as precautionary appeal for transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal by reclassifying it as a precautionary appeal due to the specific nature of the request. The defendant sought temporary permission to leave her home detention to visit her husband in prison, which the lower court rejected. The court ruled that such temporary, event-specific orders are not subject to cassation review but require an appeal to the competent district court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 c.p.p.; Art. 284 c.p.p.: Temporary orders allowing temporary departure from home detention for specific events are unappealable to the Supreme Court, whereas permanent or prolonged modifications of the detention regime are subject to precautionary appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Finocchiaro Manuela, nata a Catania il 06/05/1987, avverso l'ordinanza in data 23/12/2024 del Tribunale di Enna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23/12/2024, il Tribunale di Enna ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'effettuazione dei colloqui ordinari con il coniuge, detenuto in regime di custodia in carcere, presentata nell'interesse dell'imputata Finocchiaro Manuela, a sua volta ristretta agli arresti domiciliari.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Finocchiaro, avv.to Andrea Maria Gianninò, che ha articolato un unico motivo di ricorsoi di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 18 legge n. 354 del 1975 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità. Sostiene, in specie, che il provvedimento reiettivo del Tribunale di Enna risulterebbe privo di motivazione, essendo meramente apparente quella che, di fatto, lo correda, incentrata sul presunto ostacolo che i richiesti colloqui ordinari avrebbero recato al corretto e genuino svolgimento del processo.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Finocchiaro Manuela deve essere riqualificato in termini di appello cautelare, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale distrettuale di Caltanissetta, funzionalmente competente.
2. Rileva in proposito il Collegio che, con l'unico motivo di ricorso articolato, si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 18 legge n. 354 del 1975 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità, sostenendo che il provvedimento reiettivo del Tribunale di Enna sarebbe privo di motivazione, atteso che quella che, di fatto, lo correda risulterebbe meramente apparente. Deve, tuttavia, evidenziarsi che la ricorrente, essendo sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'istanza di autorizzazione all'effettuazione di colloqui ordinari permanenti con il proprio coniuge Aurora Luca, a sua volta assoggettato al vincolo personale della custodia in carcere nell'ambito del medesimo processo, ha chiesto, innanzitutto, di essere autorizzata ad allontanarsi, temporaneamente e in giorni prestabiliti, dal luogo di esecuzione della misura autocustodiale, per potersi recare presso la struttura penitenziaria ove risulta ristretto il marito ed ivi effettuare i colloqui.
Tanto chiarito, si osserva che avverso i provvedimenti reiettivi di richieste di modifica temporanea delle modalità esecutive della misura cautelare degli arresti domiciliari il rimedio impugnatorio esperibile è l'appello cautelare, disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., essendosi chiarito, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità che «In tema di arresti domiciliari, sono inoppugnabili i provvedimenti di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflitti vità della misura cautelare, mentre sono appellabili i provvedimenti adottati per periodi permanenti o comunque prolungati ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., in quanto suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 1536 del 03/10/2018, dep. 14/01/2019, Pergola, Rv. 275220-01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, Guarino, Rv. 273227-01, Sez. 2, n. 17857 del 12/03/2015, Iacono, Rv. 263757-01 e Sez. 1, n. 44320 del 30/09/2014, Lombardo, Rv. 260810-01).
3. Le esposte considerazioni, determinando la riqualificazione della proposta impugnazione in termini di appello cautelare, impongono la trasmissione degli atti al Tribunale distrettuale di Caltanissetta, funzionalmente competente.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti a