Sentenza — n. 25932/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMerkja Indrit a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. proposta dalle parti veniva applicata la pena concordata di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro diciottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 80 comma 2 DPR n. 309/1990 2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata non emergendo dagli atti la prova della conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana e sottolineando che in sede di convalida dell'arresto in flagranza era stata necessaria la nomina di un interprete.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, artt. 110 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25932/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. proposta dalle parti veniva applicata la pena concordata di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro diciottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 80 comma 2 DPR n. 309/1990 2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata non emergendo dagli atti la prova della conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana e sottolineando che in sede di convalida dell'arresto in flagranza era stata necessaria la nomina di un interprete.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERKJA INDRIT (CUI 03BWPL4) nato il 22/03/1984 avverso la sentenza del 16/12/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Merkja Indrit a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. proposta dalle parti veniva applicata la pena concordata di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro diciottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 80 comma 2 DPR n. 309/1990 2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata non emergendo dagli atti la prova della conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana e sottolineando che in sede di convalida dell'arresto in flagranza era stata necessaria la nomina di un interprete.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. Il collegio condivide, infatti, la giurisprudenza secondo cui l'accesso al rito semplificato del cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Cass. sez. 2 n. 6575 del 2/02/2016). Ed invero l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a fare valere eventuali nullità, diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato, e ciò perché le dette nullità se verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti.
Il giudizio di applicazione della pena deve infatti, ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato. Da ciò consegue, con specifico riferimento al caso in esame, che l'accesso al rito alternativo del c.d. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di parte degli atti del procedimento, anche perché proprio la libera scelta del rito lascia presupporre la conoscenza effettiva del contenuto di tali atti da parte dell'imputato e il pieno rispetto, sotto tale profilo, del diritto di difesa. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma ce stim ai equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1