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Sentenza — n. 25570/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against bail orders as generic and lacking specific factual rebuttal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Giovanni De Paola and Teresa Cioffi inadmissible for being generic and lacking a specific rebuttal to the bail order's reasoning. The defendants argued the lower court failed to provide valid arguments regarding their guilt, but the Court found the original order sufficiently detailed with specific facts about their drug trafficking activities. Consequently, the Court ruled that the appeals did not meet the threshold for a review of the bail measure's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against bail orders are inadmissible if they are generic and lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision, as mere disagreement without factual rebuttal does not constitute a valid ground for review.

Parole chiave

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bail order review generic appeal grounds lack of factual rebuttal cautionary measures drug trafficking case procedural inadmissibility correlation with original decision allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, Berlingeri
Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri
266765; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri, Rv.
Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, Beato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE PAOLA GIOVANNI nato a PRATO il 10/11/2000 CIOFFI TERESA nato a PAOLISI il 10/04/1959 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Giovanni De Paola e Teresa Cioffi avverso l'ordinanza cautelare adottata il 2 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. 1.1. I due sono sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza in quanto indagati per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente ascritti.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto hanno proposto ricorso gli indagati, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto. Sollevano un solo motivo con cui deducono l'omessa motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il Tribunale non abbia addotto "valide argomentazioni" a sostegno della gravità indiziaria, essendosi limitato a rinviare per relationem all'originaria ordinanza del Gip. I ricorrenti richiamano circostanze di fatto che sostengono il Tribunale avrebbe dovuto valutare. Lamentano che non sia dato conoscere le condotte tali da giustificare la conferma della misura.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

4. I ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nel caso di specie, i ricorsi si concretano in una mera non condivisione della decisione di conferma, anche sotto il profilo del trattamento cautelare (con l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con la prescrizione di pernottamento), ma senza alcuna confutazione dell'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicante ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie e delle esigenze cautelari.

Occorre altresì richiamare il principio per il quale in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri Rv. 266765; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085;

Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, Beato, Rv. 238903). Deve, peraltro, osservarsi che la motivazione offerta dal provvedimento impugnato non è una motivazione per relationem perché il Tribunale ha svolto - richiamate altresì le intercettazioni e le dichiarazioni degli acquirenti - un'ampia disamina sull'attività di spaccio svolta da entrambi i ricorrenti nell'abitazione di via Tardino 8, dando altresì atto, per le modalità e le circostanze delle condotte degli indagati, diffusamente richiamate, per la scaltrezza e la spregiudicatezza del loro agire, del «concreto ed intenso pericolo di consumazione di altri gravi delitti del tipo di quelli per cui si procede», concludendo per l'adeguatezza della misura in corso.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025