Cassation annuls appeal judgment for procedural nullity due to contradictory citation norms violating defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment against Antonio Semeraro, declaring the citation decree null due to contradictory legal norms. Semeraro argued this procedural flaw violated his right to a fair trial by forcing remote submissions while the trial proceeded in person. The court ruled that the lower court failed to address this nullity, necessitating a remand for a new trial with a different composition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 cod. proc. pen.; art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137: A citation decree containing contradictory norms is null, and failure to address such a nullity in the appeal judgment requires annulment and remand rather than immediate dismissal on merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMERARO ANTONIO nato a CISTERNINO il 22/01/1963 avverso la sentenza del 01/07/2024 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Antonio Semeraro propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in funzione di giudice dell'appello che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di pace di Brindisi il 17 ottobre 2023 per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.
2. Il ricorso si affida a quattro motivi: 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione della legge processuale per nullità del decreto di citazione in grado di appello come conseguenza della contraddittorietà delle norme in esso citate (ex art. 599 cod. proc. pen. e art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137), tale da indurre la difesa dell'imputato e della parte civile alla trasmissione delle conclusioni in via telematica, pur procedendosi all'udienza del giorno 1° luglio 2024 in presenza, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett.
c) e 180 cod. proc. pen., atteso che la difesa ha tardivamente depositato (per via telematica, come si è detto) le proprie conclusioni, senza conoscere le conclusioni del Pubblico ministero, che non sono state trasmesse alla difesa. Il Pubblico ministero era invece a conoscenza delle conclusioni difensive. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione, già sollevata in sede di appello; 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l'incompletezza della motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione, con riguardo allo specifico passaggio motivazionale, nonché violazione di legge.
Evidenzia il ricorrente che il reato si sarebbe prescritto in data precedente alla pronuncia di primo grado, conseguendone che il Tribunale avrebbe dovuto annullare interamente la sentenza di primo grado; 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 535 cod. proc. pen., per essere stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in assenza di una sentenza di condanna; 2.4. Con il quarto motivo, si deduce la mancanza e/o la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla memoria difensiva del 13 ottobre 2023, depositata nel giudizio di primo grado, ove si valorizzava la condotta tenuta dalla persona offesa, da sola idonea a determinare l'evento.
Sull'anzidetta condotta la Corte territoriale non si è in alcun modo espressa.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.4. In data 24 marzo 2025 è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. Marcello Zizzi, che insiste per l'accoglimento del ricorso. In data 3 aprile 2025, il medesimo difensore ha fatto pervenire memora di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La fondatezza del primo motivo determina l'accoglimento del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.
2. Il primo motivo è fondato in quanto la nullità del decreto di citazione in grado di appello - in conseguenza della contraddittorietà delle norme in esso citate (ex art. 599 cod. proc. pen. e art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137), tale da indurre la difesa dell'imputato e della parte civile alla trasmissione delle conclusioni in via telematica, pur procedendosi all'udienza del giorno 1° luglio 2024 in presenza - è stata ritualmente dedotta senza che, sul punto, la sentenza impugnata abbia offerto alcuna motivazione.
3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al giudice penale in quanto, sebbene il reato si sia prescritto dopo la pronuncia di primo grado, trova applicazione il principio secondo il quale «In presenza di vizi della motivazione della sentenza di appello e qualora si proceda contestualmente anche agli effetti civili non è possibile dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi a escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., dal momento che il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, Rv. 282815).
4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brindisi quale giudice di appello in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brindisi quale giudice di appello in diversa composizione. Così deciso il 10 aprile 2025