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Sentenza — n. 25453/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ruling withdrawal triggers inadmissibility and costs under procedural code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25453/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant withdrew the request, a procedural act that terminates the litigation path. The defense argued for a violation of specific articles regarding the motivation of the lower court's order, but the withdrawal rendered these arguments moot. Consequently, the court ruled that the withdrawal itself constitutes a ground for inadmissibility under the Code of Criminal Procedure, mandating the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 589, Art. 591, comma 1 lett. d), Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of an appeal constitutes a cause of inadmissibility, triggering the automatic declaration of inadmissibility and the imposition of procedural costs under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs Code of Criminal Procedure termination of litigation sequestro del veicolo azione di rivocazione del sequestro verbale di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c.p.p.
Art. 591, comma 1 lett. d) c.p.p.
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art.
art. 616 c.p
art. 591 cod. proc. pen
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scimone Salvatore (rinunciante) nato a MESSINA il 21/03/1974 avverso l'ordinanza del 31/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 31 marzo 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione presentata da Salvatore Scimone avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio del veicolo di proprietà dello stesso Scimone, eseguito in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.

2. Contro l'ordinanza, l' indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 263, comma 5, 127, comma 7, e 125, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il difensore munito di procura speciale ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, che deve, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., essere dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4 luglio 2025 Il Consig iere estensore Il Pr ente ArJnLR1ci ale DEPOSITATQ MCAP4rayel o