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Sentenza — n. 25164/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of notification for inadmissibility ruling on plea bargain sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25164/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly issued a summary order without formalities. The appellant argued he was not notified of the hearing date, but the court noted that new procedural rules allow for immediate inadmissibility declarations without notifying parties or consulting the Public Prosecutor. Consequently, the court held that the lack of notification did not violate legal requirements for this specific type of summary decision.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 591, comma 2 c.p.p.: In cases of inadmissibility of appeals against plea bargain sentences under Art. 610 c.p.p., the Court may declare inadmissibility de plano without formalities, notification, or Public Prosecutor's opinion, rendering such procedural defects irrelevant.

Parole chiave

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summary inadmissibility ruling plea bargain appeal lack of notification defense de plano decision extraordinary appeal dismissal notificazione viziata notificazione della decisione violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va rilevato che, con la modifica dell'art. 610 cod.proc.pen.
Art. 591, comma 2 c.p.p.
Art. 599 bis c.p.p.
625 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del 22 novembre 2024, con cui questa Corte, Sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 605 c.p.p.
Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
art. 625 bis cod.proc.pen
Romano Carmine, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del 22 novembre 2024, con cui questa Corte, Sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza ex art.
art. 599 bis cod.proc.pen
625 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del 22 novembre 2024, con cui questa Corte, Sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 610 cod.proc.pen
Va rilevato che, con la modifica dell'art. 610 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO CARMINE nato a NAPOLI il 20/03/1967 avverso l'ordinanza del 22/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO

RITENUTO IN FATTO

1. Romano Carmine, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del 22 novembre 2024, con cui questa Corte, Sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. emessa in data 13.5.2024 dalla Corte d'appello di Genova. Con un unico articolato motivo deduce l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza del 22.11.2024 dinanzi alla Corte di Cassazione ed assume che solo con la notifica dell'ordine di esecuzione sia il condannato che il difensore avevano appreso della pronunciata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato provvedendo altresì a decidere sui motivi originari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Genova in data 13.5.2024, originariamente impugnata dall'odierno ricorrente, era stata applicata allo stesso la pena concordata ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Va rilevato che, con la modifica dell'art. 610 cod.proc.pen. e l'introduzione del comma 5 bis si prevede che la Corte di Cassazione dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili. L'istituzione di tale forma di declaratoria si ispira alla necessità di alleggerire il carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte sicchè si è prevista espressamente l'ipotesi di un provvedimento de plano senza formalità di procedura e, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti.

Espressamente in questi termini si esprime la Relazione finale della Commissione Canzio incaricata di predisporre lo schema di modifica legislativa; difatti si afferma che: "A fini deflattivi, si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni per i ricorsi contro le sentenze di patteggiannento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali la Corte di cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso".

Ne deriva che non è necessario acquisire il parere del Procuratore Generale e di citare il difensore; trattandosi poi di inammissibilità dichiarata de plano deve necessariamente ritenersi, al proposito, che valga quale riferimento normativo circa la forma e struttura del provvedimento la disciplina dettata dall'art. 591, comma 2, cod.proc.pen., riferito appunto a tutte le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o di cassazione, dichiara l'inammissibilità e con il quale si stabilisce appunto che la forma del provvedimento adottabile è l'ordinanza.

3. Pertanto questa Corte nel procedimento all'esito del quale é stata pronunciata l'ordinanza oggi impugnata correttamente ha proceduto nelle forme previste ex lege.

4. Ne consegue che il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca