Cassation appeal dismissed as late and improperly directed against a prior plea bargain order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to procedural violations. The appellant filed the appeal on January 31, 2025, exceeding the fifteen-day deadline established by the Code of Criminal Procedure for challenging the December 18, 2024, judgment. Furthermore, the court determined the appeal was substantively improper because it targeted a prior plea bargain order that had already been superseded by the final judgment on the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the statutory time limit or if it challenges a prior procedural order that has been superseded by a final judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ljcaj Gazment nato a null (ALBANIA) il 12/11/1981 avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Novara. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Licaj Gazment ha presentato ricorso per cassazione, depositato il 31.1.2025, avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. il 18.12.2024 dal Tribunale di Novara, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
2. Il ricorrente lamenta carenza di motivazione dell'ordinanza con cui il giudicante aveva respinto una precedente istanza di patteggiamento con sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, per non avere valutato l'applicabilità delle "opportune prescrizioni" previste dall'art. 58 I. 689/81 al fine di arginare il pericolo di reiterazione criminosa dell'imputato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Il ricorso è tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 15 giorni decorrenti dal deposito della sentenza impugnata (18.12.2024). Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione era di 15 giorni decorrenti dal 18.12.2024 (data di emissione della sentenza emessa con motivazione contestuale), con scadenza fissata al 2.1.2025, mentre il ricorso per cassazione risulta depositato il 31.1.2025. Peraltro, il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile perché sostanzialmente proposto avverso una ordinanza (reiettiva di una precedente istanza di patteggiamento) ormai superata dalla sentenza che ha provveduto sull'istanza ex art. 444 cod. proc. pen., prospettando una censura che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno