Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25162/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late and improperly directed against a prior plea bargain order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to procedural violations. The appellant filed the appeal on January 31, 2025, exceeding the fifteen-day deadline established by the Code of Criminal Procedure for challenging the December 18, 2024, judgment. Furthermore, the court determined the appeal was substantively improper because it targeted a prior plea bargain order that had already been superseded by the final judgment on the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the statutory time limit or if it challenges a prior procedural order that has been superseded by a final judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility statutory time limit violation superseded procedural order plea bargain reconsideration procedural exhaustion requirement ritardo ingiustificato dell'azione penale censure tardive osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., prospettando una censura che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Licaj Gazment ha presentato ricorso per cassazione, depositato il 31.1.2025, avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ljcaj Gazment nato a null (ALBANIA) il 12/11/1981 avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Novara. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Licaj Gazment ha presentato ricorso per cassazione, depositato il 31.1.2025, avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. il 18.12.2024 dal Tribunale di Novara, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente lamenta carenza di motivazione dell'ordinanza con cui il giudicante aveva respinto una precedente istanza di patteggiamento con sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, per non avere valutato l'applicabilità delle "opportune prescrizioni" previste dall'art. 58 I. 689/81 al fine di arginare il pericolo di reiterazione criminosa dell'imputato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso è tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 15 giorni decorrenti dal deposito della sentenza impugnata (18.12.2024). Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione era di 15 giorni decorrenti dal 18.12.2024 (data di emissione della sentenza emessa con motivazione contestuale), con scadenza fissata al 2.1.2025, mentre il ricorso per cassazione risulta depositato il 31.1.2025. Peraltro, il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile perché sostanzialmente proposto avverso una ordinanza (reiettiva di una precedente istanza di patteggiamento) ormai superata dalla sentenza che ha provveduto sull'istanza ex art. 444 cod. proc. pen., prospettando una censura che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno