Sentenza — n. 25161/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio e pronunciandosi sull'appello cautelare proposto da Massimo Ballone avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini a seguito dell'istituto della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha dichiarato la perdita di efficacia della misura custodiale disposta con ordinanza 13.3.2023 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Massimo Ballone. Nello stesso provvedimento ha, tuttavia, affermato la persistente efficacia del titolo cautelare costituito dall'ordinanza emessa ex art.27 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 25.10.2023, a seguito della declaratoria di incompetenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 6.10.2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25161/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, motivata dalla sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, intervenuta con ordinanza del 12.5.2025 del Tribunale di Reggio Calabria. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ballone Massimo (rinunciante) nato a Pescara il 25/04/1961 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; sentito il Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio e pronunciandosi sull'appello cautelare proposto da Massimo Ballone avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini a seguito dell'istituto della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha dichiarato la perdita di efficacia della misura custodiale disposta con ordinanza 13.3.2023 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Massimo Ballone. Nello stesso provvedimento ha, tuttavia, affermato la persistente efficacia del titolo cautelare costituito dall'ordinanza emessa ex art.27 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 25.10.2023, a seguito della declaratoria di incompetenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 6.10.2023.
2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.Osserva che, avendo il Tribunale di Reggio Calabria riconosciuto la retrodatazione anche dell'ultimo episodio criMinoso del 31.3.2020 di cui al capo B15), e considerato che i fatti di cui all'ordinanza cautelare del GIP di Napoli, eseguita in data 16.11.2022, sono gli stessi dell'ordinanza cautelare del GIP di Reggio Calabria, eseguita il 3.5.2023, anche i fatti di cui all'ordinanza emessa ex art. 27 cpp sono i medesimi, sicché anche per essi opera la riconosciuta retrodatazione e la perenzione intervenuta con la declaratoria di inefficacia della misura cautelare reggina del 13.3.2023. Non sussiste, infatti, alcuna autonomia dell'ordinanza emessa ex art. 27 cpp da parte del GIP di Reggio Calabria rispetto al decisum che ha investito gli stessi capi di imputazione per i medesimi fatti.
3. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, motivata dalla sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, intervenuta con ordinanza del 12.5.2025 del Tribunale di Reggio Calabria. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre si ritiene di non irrogare alcuna sanzione pecuniaria, trattandosi di rinuncia intervenuta per sopravvenuta carenza di interesse a discutere il ricorso per una causa non imputabile al ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres, Rv. 273882 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 maggio 2025 Il Cons re est