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Sentenza — n. 25160/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order, upholding criminal association findings based on functional contribution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25160/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's detention order against Screnci Luca. The appellant argued he lacked knowledge of the criminal group and lacked formal investment, but the court found his functional role as a street dealer sufficient for liability. The decision rests on the principle that no formal appointment is needed for criminal association membership if the contribution is essential to the group's existence.

Regesto Legislator

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Art. 273, 274, 275, 606, 74 c.p.p.; Participation in a criminal association requires a functional contribution to the group's existence rather than a formal act of investment.

Parole chiave

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criminal association participation detention order review functional contribution requirement drug trafficking group Cassazione appeal inadmissibility affectio societatis absence probatory evidence evaluation partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 273, comma 1, c.p.p.
L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.
Art. 274, comma 1, c.p.p.
pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.
Art. 275, comma 3, c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
Con il primo deduce la violazione di legge, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, connma 1, lett.
Art. 74, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990
in relazione all'art. 74, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990.
art. 274 cod. proc. pen
pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro
251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv.
Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo
265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv.
Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro
Sez. 3, n. 22124 del 29.04.2015, Borraccino
Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio
263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCRENCI LUCA nato a CROTONE il 01/12/2003 avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12.12.2024 il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di Screnci Luca avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il locale Tribunale in data 5 novembre 2024, ha confermato l'ordinanza impugnata. 1.1. Riepilogando in sintesi la vicenda cautelare: Screnci Luca é stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 1) dell'incolpazione provvisoria, ritenuta altresì quanto alle esigenze cautelari , la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., corroborata dallo specifico modus operandi e dai collegamenti del sodalizio criminoso nonché il pericolo di inquinamento probatorio; proposta istanza di riesame, il Tribunale, sulla base del compendio probatorio, costituito da intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di perquisizione e di sequestro e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ha confermato la sussistenza del sodalizio criminoso finalizzato alla compravendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina ma anche di mariujana, hashish ed eroina, I,- 7, i l I Ic, contraddistinto da una precisa struttura tglé}:~con assegnazione di ruoli all'apice della quale si collocavano Valente Maurizio coadiuvato da Laratta Pantaleone, Laratta Antonio e Laratta Francesco nel quale l'odierno ricorrente svolgeva il ruolo di spacciatore al minuto di sostanza stupefacente.

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, connma 1, lett.

b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 74, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990. Con il secondo la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 74, comma 2, per erronea applicazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla contestata condotta di organizzatore. Si assume che l'ordinanza impugnata meritb censura laddove ha ritenuto il ricorrente partecipe del sodalizio di cui al capo 1) essendo indimostrata l'affectio societatis,avendo lo stesso rapporti solo con i fratelli Scarriglia né che lo stesso fosse a conoscenza della partecipazione dei predetti al sodalizio criminoso di cui al capo 1).3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. A riguardo va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012, dep. 2013, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

è dunque rilevabile in sede di legittimità ?Carte ,c1 i~ soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Detto controllo, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948;

Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

2. Nella specie, il Tribunale del riesame ha ricostruito la sussistenza di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, indicando in modo analitico le fonti di prova costituite essenzialmente da intercettazioni telefoniche ed ambientali, arresti e sequestri di stupefacente. Con riguardo al ruolo di partecipe attribuito allo Screnci, l'ordinanza impugnata individua il ruolo dello Screnci quale spacciatore al minuto di sostanza stupefacente e diretto collaboratore dei fratelli Scarriglia Pasquale e Scarriglia Mario. Il ruolo dello Screnci ~ndividuato quale abituale pusher su cui l'associazione può contare per la distribuzione della sostanza stupefacente sulle piazze di spaccio risultando altresì disponibile nella esecuzione di condotte criminose nei confronti del sodalizio su sollecitazione dei fratelli Scarriglia ed essendo nel libro paga dell'associazione.

Lo stesso peraltro, a comprovare lo stabile legame con il sodalizio, riceveva il sostegno dell'associazione in occasione dei due arresti subiti. Il ricorso per cassazione non inficia la tenuta logica e la coerenza strutturale dell'ordinanza impugnata, conforme al principio secondo cui per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione, connotandosi come consapevole ed effettivo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571;

Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905).

2. In conclusione il ricorso 7 manifestamente infondato/ va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli