Italian Court dismisses appeal due to defendant's withdrawal, ruling it inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the request. Although the defense raised four grounds regarding evidence transmission and the proportionality of pre-trial detention, the withdrawal rendered these arguments moot. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: A withdrawal by the appellant renders the appeal inadmissible, triggering a mandatory fine under Art. 616 c.p.p. regardless of the substantive merits of the arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sedfi Zouine Slimane (rinunciante) nato in MAROCCO il 23/03/1967 avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. RIESAME di Napoli Udita la relazione del consigliere relatore Anna Luisa Ricci Lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Zouine Slimane Sedfi in ordine al reato di cui agli art. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 3) e al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 (capo 16).
2. Contro l'ordinanza, l' indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla utilizzabilità dei risultati captativi, nonostante la mancata trasmissione al tribunale del riesame delle richieste e dei decreti di intercettazione, nonché dei verbali di inizio e fine delle operazioni. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 3). 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 16). 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alle proporzionalità della misura della custodia in carcere.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Aldo Esposito, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il difensore munito di procura speciale ha fatto pervenire rinuncia al ricorso. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle am