Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25010/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25010/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte d'Appello di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione presenta da Francesco Turiano in data 20 luglio 2022, a fronte di sentenza divenuta irrevocabile in data 20 giugno 2020, in quanto tardiva. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso Francesco Turiano, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato computo dei termini di sospensione feriale ricadenti nel periodo complessivo di anni due dalla data di irrevocabilità della sentenza. Il ricorrente ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che la sospensione dei termini nel periodo feriale opera anche per il termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, trattandosi di termine di decadenza fissato per l'atto introduttivo del giudizio, in un caso in cui la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 315 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25010/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza civile (Sez. U. n. 17781 del 22/07/2013). La proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo. Il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, d'altronde, ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio tempestività dell'istanza di ricusazione perenzione dell'istanza di revisione istanza tardiva di restituzione dei termini domanda di revisione dell'asilo ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 315 cod. proc. pen
Il ricorrente ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che la sospensione dei termini nel periodo feriale opera anche per il termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Turiano Francesco nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 della Corte d'appello di Messina udita la relazione del consigliere relatore lette le conclusioni del -PG, in persone del sostituto Lucia Odello con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'Appello di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione presenta da Francesco Turiano in data 20 luglio 2022, a fronte di sentenza divenuta irrevocabile in data 20 giugno 2020, in quanto tardiva.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso Francesco Turiano, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato computo dei termini di sospensione feriale ricadenti nel periodo complessivo di anni due dalla data di irrevocabilità della sentenza. Il ricorrente ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che la sospensione dei termini nel periodo feriale opera anche per il termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, trattandosi di termine di decadenza fissato per l'atto introduttivo del giudizio, in un caso in cui la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo.

Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza civile (Sez. U. n. 17781 del 22/07/2013). La proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo. Il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, d'altronde, ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato.

Dunque nel caso di specie la Corte di appello di Messina ha erroneamente ritenuto tardiva la domanda proposta dal ricorrente, senza considerare che il decorso del termine biennale avrebbe dovuto considerarsi sottoposto alla sospensione dei termini feriali di cui alla L. n. 742 del 1969.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia °dello, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con cui ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5.11 ricorso è fondato.6. Come rilevato dalricorrente, si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a fronte di un precedente orientamento di segno contrario (Sez. 4, n. 112 del 31/01/1994, Corrias, Rv. 198492; Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Maccarone, Rv. 207251 — 01), il principio per cui al termine biennale per la presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione si applica la disciplina della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Valle, Rv. 281830; Sez. 4, n.17623 del 12/01/2023 non mass.; Sez.

4. n. 43105 del 25/10/2022, non mass.). Il nuovo orientamento prende le mosse dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte secondo cui fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Sezioni Unite civili n. 17781 del 22/07/2013, in motivazione;

Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01). Sulla base di tale orientamento civilistico la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, è stata interpretata nel senso che essa comprenda anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso. La proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo.

Peraltro, il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 - 01). Ne consegue che al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, va attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto. Nel provvedimento impugnato, la Corte distrettuale non ha tenuto conto dei sessantadue giorni di sospensione ex legge n. 742/1969, il cui computo determina la tempestività dell'istanza di riparazione proposta da Turiano Francesco. 7.Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina, cui deve essere demandata la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso alla Corte di Appello di Messina, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizi i legittimità. De