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Sentenza — n. 25002/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25002/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25002/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12.9.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Johnny Centofanti responsabile del reato di omicidio colposo in danno di Alessandro De Vecchis, soggetto trasportato nell'autovettura condotta dal Centofanti il quale, avendo omesso di regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada e ponendosi alla guida — secondo la contestazione — in stato di alterazione conseguente ad assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, perdeva il controllo del mezzo e urtava violentemente il cordolo della fontana comunale, cagionando al passeggero lesioni personali gravissime che ne determinavano il decesso immediato (in Artena il 30.6.2012).2.

Regesto Legislator

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art. 589 cod. pen; Sentenza — n. 25002/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Mancanza di motivazione con riguardo al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., in relazione alla guida del veicolo in stato di alterazione conseguente ad assunzione di cocaina. II) Violazione di legge, per non avere la Corte di appello dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., trattandosi di fatto commesso in data 30.6.2012.

Parole chiave

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incidente stradale infortunio mortale tentato omicidio intenzionale superamento del limite di velocità delitto di fuga omicidio colposo

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod. pen
I) Mancanza di motivazione con riguardo al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., in relazione alla guida del veicolo in stato di alterazione conseguente ad assunzione di cocaina.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Centofanti Johnny nato a Colleferro il 23/08/1978 avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12.9.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Johnny Centofanti responsabile del reato di omicidio colposo in danno di Alessandro De Vecchis, soggetto trasportato nell'autovettura condotta dal Centofanti il quale, avendo omesso di regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada e ponendosi alla guida — secondo la contestazione — in stato di alterazione conseguente ad assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, perdeva il controllo del mezzo e urtava violentemente il cordolo della fontana comunale, cagionando al passeggero lesioni personali gravissime che ne determinavano il decesso immediato (in Artena il 30.6.2012).2.

Avverso la prefata sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Mancanza di motivazione con riguardo al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., in relazione alla guida del veicolo in stato di alterazione conseguente ad assunzione di cocaina. II) Violazione di legge, per non avere la Corte di appello dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., trattandosi di fatto commesso in data 30.6.2012.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo prospetta una censura mai avanzata in sede di appello. Infatti, in sede di gravame di merito la difesa del ricorrente si era limitata a contestare la dinamica dei fatti, non lo stato di alterazione da assunzione di stupefacenti (che comunque era già stato escluso dal primo giudice, quindi non aveva senso discuterne in appello). Sulla scorta di quanto contestato in sede di appello, la Corte distrettuale ha correttamente incentrato la sua attenzione su questioni attinenti alla violazione del codice stradale in relazione agli artt. 140, 141 e 142 cod. strada, violazioni che sono state ritenute pienamente sussistenti, avuto riguardo alla condotta di guida del prevenuto, essendo stata accertata la velocità eccessiva dell'autovettura, ritenuta inadeguata allo stato dei luoghi e probabile conseguenza di una distrazione che lo ha portato a centrare la fontana posta all'intersezione tra due strade.

Tali argomentazioni appaiono immuni da censure e frutto di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la pacifica sussistenza, nel caso di specie, dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., vigente ratione temporis al momento del fatto, comporta che il termine massimo di prescrizione di 17 anni e 6 mesi non è ancora decorso dalla data (30.6.2012) dell'evento mortale.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2025 Il Consigli