Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24620/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order dismissing appeal on free legal aid due to procedural errors regarding notification and party presence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24620/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Bologna Surveillance Court's order dismissing the appeal against free legal aid, which had been based on procedural violations. The appellant, a detained individual, argued that he validly fulfilled notification duties by requesting the prison registry forward documents, citing consistent precedent that his absence was not required. The court held that the law does not mandate the presence of the interested party or their defender, nor does it impose a sanction for non-notification by the appellant, thus validating the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99 D.P.R. 115/2002; Art. 309, 181 c.p.c.: The timely deposit of an appeal before the court of first instance constitutes the necessary initiation of proceedings, and the absence of the interested party or their defender does not render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
free legal aid appeal notification to tax office detained appellant duties procedural admissibility absence of parties surveillance court order annulment without remand violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 D.P.R. 115/2002
Ancora di recente è stato chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R.
Art. 309 c.p.c.
Art. 181 c.p.c.
art. 99 d.p.r. n. 115/2002
Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti 0.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 n. 53366/16
Sez. 4 n. 18442/16
Sez. 4 n. 852/22
Sez. 4 n. 18842/16
Sez. 4 n. 52872/16
Sez. 4 n. 5045/10
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG che ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Alessio Attanasio propone ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna ? in data 3 luglio 2024 (depositata il 4 luglio 2024), con la quale veniva disposta la cancellazione dal ruolo della causa inerente il ricorso avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio e la conseguente estinzione del processo. 1.1. Solleva un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge processuale. Lamenta il ricorrente che, alla prima udienza del 21/06/2024 la Presidente disponeva il rinvio al 03/07/2024 sul presupposto che nessuno fosse comparso, e questo nonostante l'Attanasio avesse provveduto alla notificazione all'Ufficio delle Entrate in data 21/03/2024, inviata per conoscenza anche al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Il ricorrente rileva, peraltro, che la mancata comparizione è ampiamente consentita ed in supporto a ciò si riporta4uanto disposto proprio da questa Sez. 4 n. 53366/16 in un procedimento che riguardava l'odierno ricorrente, secondo cui "non è prevista, invece, la notifica al PG, né la presenza dell'interessato o del difensore". A seguito del decreto di rinvio all'udienza ‘lì(0' 13/07/2024, prosegue il ricorrente, l'Attanasio provvedeva nuovamente, in data 28/06/2024, a rendere edotto il Tribunale di sorveglianza di avere già provveduto a notificare all'Ufficio delle Entrate il decreto e il ricorso attraverso l'Ufficio matricola, secondo quanto asseverato da questa Sez. 4 nn. 18442/16 e n, 852/22, sempre in procedure che lo riguardano, secondo cui "è validamente adempiuta dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario".

E anche in questo secondo caso l'istanza di notificazione veniva inviata per conoscenza al Tribunale di Sorveglianza di Bologna quale prova dell'avvenuta notifica. Si duole poi il ricorrente che sia stata indebitamente applicata la disciplina processuale civile a vicenda di natura penale che avrebbe dovuto seguire le regole del processo e delle impugnazioni penali.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. Ha ragione la difesa nel ricordare i che, secondo giurisprudenza costante, la presenza dell'interessato e/o del suo difensore non fosse necessaria; che l'Attanasio aveva adempiuto validamente agli oneri notificatori all'ufficio finanziario interessato, avanzando richiesta all'ufficio matricola della Casa Circondariale in cui era detenuto di provvedere alla trasmissione dell'istanza medesima; che il procedimento in questione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 risultava assoggettato alle regole del procedimento penale e non a quelle del rito civile, erroneamente richiamate nell'ordinanza impugnata.

Tutta la procedura seguita si palesa abnorme in quanto l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, deve essere decisa dal giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e con le forma di tale ultimo processo (così, oltre la richiamata Sez. 4 n. 43227 del 25/9/2019, Attanasio, n.m., questa Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 dep. 2019, Mucci, Rv. 274908, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda che richiama i dicta di Sez. 1 civ., ord. n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 che chiarisce come anche presso la Corte di Cassazione la competenza sia delle sezioni penali, Sez. 4, n. 6875 del 13/1/2021, Tallarico, Rv. 280540 e quelli 3 di Sez.

Un. n. 36168 del 14/7/2004, Pangallo, Rv. 228667 e Sez. Un. n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887). Va dunque qui ribadito l'orientamento attualmente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il quale distingue tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica, patrimoniale della causa, dalle controversie ( i sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita EI revoca di tali atti, nelle quali, "pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale.

In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorie della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134; e più di recente Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Marilli e altro, Rv. 273254). Tale posizione - come ricorda la richiamata sentenza 1223/2019 - è condivisa ormai anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366).

Ancora di recente è stato chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (così Sez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, Vetrugno, Rv. 283424 che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002).

Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti 0. derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858). Il provvedimento che ci occupa, dunque richiama - in difformità con l'art. 99 Dpr. 115/02- gli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Peraltro, questa Corte di legittimità ha anche chiarito (cfr. ex multis Sez. 4 m. 53366 del 9/11/2016, Attanasio, n. m.), che, secondo il meccanismo processuale previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, "quando il ricorso in opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle Entrate a cura dell'istante, non si configura inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (v.

Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016, Attanasio, Rv. 266846). Ciò che rileva è, pertanto, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, che realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale e che nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista. Non è prevista, invece, la notifica al PG, né la presenza dell'interessato o del difensore. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente - detenuto - aveva già comunque richiesto all'ufficio matricola della casa circondariale presso cui era ristretto la trasmissione del ricorso all'Ufficio finanziario competente, che ne era controparte: condotta, questa, certamente esaustiva ai fini dell'assolvimento dell'onere relativo da parte del ricorrente, detenuto, secondo plurimi arresti del giudice di legittimità (per tutte, v.

Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, Attanasio, Rv. 268686 secondo cui «'incombente, previsto a pena di ,JLél- inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario 010/ ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso»; Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 2011, Antonov e Min Econ., Rv. 249564 secondo cui "l'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso»).

Da tali considerazioni segue che erroneamente e sulla base di ritenute violazioni processuali in realtà del tutto inesistenti relative all'assenza delle parti, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha disposto il sostanziale rigetto dell'opposizione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

3. Va, quindi, disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone l